Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, deliberazione n 63/2021
Il richiedente fa specifico riferimento, piuttosto che alla eventuale esigenza di un chiarimento ermeneutico su norme di legge che valga a giustificare l’esigenza dell’opinamento della Sezione (e vieppiù a scongiurare il rischio che la richiesta sia piuttosto preordinata a ‘scudare’ ex artt.69 co.2 e/o 95 co.4 d.lgs. n.174/2016 possibili responsabilità, e che, come ancora recentemente paventato da Sez. Aut., n.17/2020 cit., il parere possa determinare “contrasti …con successive pronunce giurisdizionali della Corte dei conti o di altri giudici …”), ad una specifica vicenda gestionale rappresentata dal conferimento a un ex appartenente a ff.oo. in quiescenza di incarico ex art.110 Tuel quale Comandante della P.M., in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, che, di fatto, dai documenti pubblicati sul sito web dell’ente richiedente (come tali utilizzabili in questa sede, anche ai sensi dell’art.115 comma 2 c.p.c.: cfr. Cass. n.21569/2016 en.25707/2015) risulta effettivamente essere stata avviata (con bando 26.03.2021)e conclusa (come da verbale 17.05.2021 prot. n.16988) con la individuazione nominativa da parte del Sindaco del miglior candidato (e in subordine di altro candidato per l’ipotesi che non si giunga alla nomina del primo “per assenza di accettazione od altre motivazioni”) per l’incarico de quo, il cui effettivo conferimento il richiedente intende evidentemente subordinare al positivo avviso di questa Sezione, il cui parere verrebbe perciò ad assumere la valenza di un atto endoprocedimentale, se non di vera e propria condivisione gestionale, in difformità dai pacifici presupposti dell’attività consultiva come sopra richiamati(in termini, per fattispecie analoga, v. Sez. E.-Romagna, n.232/2014 cit.).In definitiva, la richiesta de qua è oggettivamente inammissibile per la dirimente considerazione che essa investe una specifica e concreta vicenda gestionale, in riferimento alla quale invece che l’esame di un’astratta questione interpretativa si chiede a questa Sezione, di fatto, di risolvere un caso concreto indirizzando l’operato dell’amministrazione in un senso piuttosto che in un altro(conferimento o meno dell’incarico al soggetto già individuato), e, per l’effetto, di ingerirsi nell’azione amministrativa