Con decreti adottati in data 19 settembre 2019 e 23 settembre 2020, l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito anche USR) conferiva incarichi dirigenziali triennali con decorrenza retroattiva ossia, rispettivamente, dal 1° settembre 2019 e dal 1° settembre 2020. I provvedimenti in argomento venivano trasmessi a questa Sezione ai fini del controllo preventivo di legittimità, tardivamente, in data 27 aprile 2021.
La questione deferita all’esame della Sezione concerne la legittimità dei decreti indicati in premessa con particolare riferimento all’inosservanza del principio di irretroattività, in quanto la data di adozione di ciascun decreto (19.09.2019 e 23.09.2020) risulta successiva alla decorrenza dell’efficacia dell’incarico conferito (rispettivamente 01.09.2019 e 01.09.2020). Come noto, tale principio stabilisce che la legge o un determinato atto o contratto non può avere effetto se non per il futuro (cfr. art. 25 Cost. nonché art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile). Riguardo ai provvedimenti amministrativi la regola in esame trova il proprio fondamento nel rispetto del principio di legalità e nella consequenziale certezza dei rapporti giuridici. Per tal motivo la retroattività del provvedimento amministrativo è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge oppure determinati dalla natura stessa dell’atto (così, ad es., i provvedimenti di annullamento, gli atti di convalida, le sanatorie, ecc.). Come evidente, il provvedimento all’esame non rientra in alcuno dei casi appena indicati.
Il Collegio, pur comprendendo le difficoltà pratiche che l’USR si è trovato ad affrontare, in considerazione della ristrettezza dei tempi e dell’elevato numero di adempimenti correlati all’avvio dell’anno scolastico, non può che valutare i provvedimenti sottoposti al controllo alla luce del quadro normativo vigente. Del resto, la retroattività del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, indipendentemente dalle circostanze di fatto che l’hanno determinata, non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire, come più volte precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. “ex multis”, Corte dei conti, delib. SCCL/26/2010/PREV, delib. SCCLEG/1/2016/PREV, Sez. reg. contr. Campania, delib. n. 294/2016 e 26/2017/PREV, Sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 6/2021). Si osserva, inoltre, che il suddetto effetto retroattivo non può trovare giustificazione nemmeno nella previa emanazione dei due decreti collettivi n. 314 e n. 340/2019 invocati dall’Amministrazione – peraltro mai trasmessi a questa Sezione ai fini del controllo preventivo di legittimità – poiché, come già chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. contr. Liguria, delib. n. 6/2021, n. 139/2018 e n. 204/2018, Sez. contr. Campania, deliberazione n. 294/2016 e n. 26/2017), questi ultimi difettano di quegli elementi minimi che un decreto di conferimento di incarico deve presentare ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, non possono produrre effetti costitutivi. Tra gli elementi mancanti si evidenziano: l’indicazione degli obiettivi assegnati al dirigente, l’adeguata motivazione alla base dell’assegnazione dell’incarico, la durata dello stesso e il contratto individuale di lavoro – che deve necessariamente accedere all’atto di conferimento – la cui stipula, invece, è avvenuta a distanza di notevole lasso di tempo.
Ciò posto, l’iter seguito dall’Amministrazione – che ha condotto alla tardiva emanazione di decreti individuali di conferimento di funzioni dirigenziali, alla individuazione di una decorrenza retroattiva degli stessi decreti e alla tardiva trasmissione al controllo – risulta difforme dal procedimento di conferimento come delineato dal legislatore, nonché contrario ai generali principi di irretroattività e di legalità dell’azione amministrativa, che costituiscono ius receptum anche in materia di atti di preposizione ad organi o uffici, ivi compresi i provvedimenti attributivi di incarichi dirigenziali.
Alla luce della normativa riportata e delle considerazioni esposte, la Sezione conclude nel senso dell’illegittimità degli atti in esame.