Gli interessi per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali possono costituire danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 204 del 16 agosto 2021


Da una verifica eseguita dal Revisore del conto in data 7/5/2014 erano state rinvenute delle cartelle esattoriali di Equitalia, relative a contributi dovuti e non versati al Consorzio di Bonifica, per un importo complessivo di € 63.532,50, dei quali € 50.457,68 per contributi consortili ed € 13.064,82 per interessi da ritardati pagamenti.
La responsabile del servizio finanziario convenuta, non solo non aveva provveduto nei termini – e nemmeno a seguito dei solleciti inviati per prassi dal Consorzio – al pagamento dei contributi di cui ai n. 7 avvisi emessi negli anni dal 2006 al 2012, ma aveva altresì omesso di ottemperare nel termine di 60 giorni dalle rispettive notifiche, effettuate dal 2009 al 2013, ai versamenti delle somme, provvedendovi solamente a distanza di anni dalle scadenze e solamente a fronte dell’intimazione del Segretario comunale dell’8/5/2014.
Tali ritardati pagamenti hanno determinato un maggior esborso per il Comune di complessivi € 13.206,04 per aggio e interessi. La responsabilità di tale nocumento patrimoniale non può che essere, pertanto, ascrivibile alla sig.ra X, nella misura in cui, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, avrebbe dovuto curare i tempestivi pagamenti dei debiti del Comune con la dovuta diligenza che era lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri e specifici del Settore di cui aveva la responsabilità. Il danno patrimoniale consiste nel maggior esborso del Comune per il pagamento degli oneri e degli interessi moratori sui contributi consortili versati tardivamente, riconducibile, sul piano causale alla condotta tenuta dall’odierna convenuta; tale danno sarebbe stato sicuramente evitato se l’ex dipendente, com’era suo obbligo di servizio inerente al rapporto che la legava all’Amministrazione, si fosse attivata per provvedere al tempestivo pagamento dei contributi di bonifica dovuti dall’Ente. La condotta tenuta dalla sig.ra Conte non può che essere qualificata in termini colpa grave

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