ANAC, deliberazione n. 450 del 9 giugno 2021
L’Autorità ha già vigilato con istruttoria n. 2913/2016, alla conclusione della quale si sono ricevute assicurazioni dai vertici aziendali pro tempore che l’Azienda era in procinto di elaborare una proposta di rotazione del personale e che la misura sarebbe stata attuata a seguito dell’approvazione dell’atto aziendale, approvato successivamente con decreto del commissario ad acta alla sanità [omissis].
Allo scopo di verificare le affermazioni contenute in alcune segnalazione, pervenute anche ai sensi dell’art. 54 bis, del d.lgs. 165/2001, che evidenziavano, tra l’altro, oltre che la mancata applicazione della rotazione del personale, la durata pluriennale di incarichi dirigenziali, senza l’avvio di procedura pubblica per il loro conferimento, come previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio istruttore ha chiesto chiarimenti con nota n. 67651 del 15.9.2020 sulla mancata applicazione della rotazione nonostante la misura sia prevista e disciplinata nel PTPCT aziendale.
Al termine dell’isitruttoria ANAC ha raccomandato all’Azienda Sanitaria di [omissis] di adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure di prevenzione della corruzione disciplinate nel proprio PTPCT e di dare comunicazione delle
decisioni assunte nel termine di 40 giorni. In particolare:
– pur nella necessità di contemperare l’esigenza della rotazione degli incarichi con quella del mantenimento dei livelli di competenze in un quadro generale di accrescimento delle capacità complessive dell’amministrazione sanitaria, per mettere in atto questa misura occorre preliminarmente individuare le ipotesi in cui è possibile procedere alla rotazione degli incarichi attraverso la puntuale mappatura degli incarichi/funzioni apicali più sensibili (ad esempio quelli relativi a posizioni di governo delle risorse come acquisti, rapporti con il privato accreditato, convenzioni/autorizzazioni, ecc.), a partire dall’individuazione delle funzioni fungibili e utilizzando tutti gli strumenti disponibili in tema di gestione del personale ed allocazione delle risorse;
– per il personale medico, inquadrato nel ruolo dirigente, le posizioni di maggiore criticità potrebbero essere quelle relative alla direzione di unità operative complesse (di seguitoUOC), a valenza dipartimentale (di seguito UOD) e dipartimenti. Le posizioni di Capo dipartimento (funzioni prevalentemente gestionali), devono essere assegnate per concorso, seppure la scelta avvenga all’interno di una rosa di idonei: poiché sotto il profilo del requisito soggettivo l’incarico di Capo dipartimento deve essere conferito ad un Dirigente di UOC tra quelli afferenti al dipartimento, è possibile ritenere che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano potenzialmente suscettibili di ricoprire a rotazione
l’incarico. Altra ipotesi potrebbe essere quella di una rotazione a livello dei dipartimenti di uno stesso territorio, ad esempio provinciale;
– nell’ambito delle ASL, i Direttori di distretto e i Direttori medici di presidio, nel caso ci siano più presidi, svolgendo funzioni prevalentemente gestionali e meno clinico-assistenziali, potrebbero essere potenzialmente assoggettabili al processo di rotazione;
– per alcune professioni sanitarie, come ad esempio i farmacisti e le professioni infermieristiche anche con funzioni di responsabilità e di coordinamento, il cui ruolo è strategico all’interno dell’organizzazione in quanto a gestione di risorse, costituendo gli stessi un anello determinante nella catena del processo decisionale (relativo ad esempio
all’introduzione di farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ed assistenziale), l’applicazione del principio della rotazione si rivela opportuno e presenta margini di possibile applicazione;
– la rotazione deve inoltre interessare anche il personale non dirigenziale dell’area amministrativa, specie se preposto ad attività afferenti alle aree maggiormente sensibili al rischio di corruzione.