Corte dei Conti, Seconda sezione centrale di Appello, sentenza n 315 del 23 agosto 2021
Con l’art. 20, c. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 è stato aggiunto
all’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 111-ter,
con previsione di una specifica ipotesi tipizzata sanzionatoria in forza
della quale “Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione
pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli
oneri fiscali e previdenziali”. Analoga sanzione è stata prevista, successivamente, nell’art. 31, c. 31 della l. n. 183/2011.
Considerando, in astratto, i presupposti applicativi delle richiamate disposizioni, reputa il Collegio che le operazioni contestate agli appellanti, integranti comportamenti elusivi del patto di stabilità interno, con riferimento all’esercizio 2011, ricadano nell’ambito di applicabilità delle medesime.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,
ha confermato quindi la sentenza di condanna di primo grado a una sanzione pari a cinque volte l’indennità.