Liquidazione dell’indennità di risultato alle posizioni organizzative senza obiettivi è danno erariale

Corte dei Conti, sezione d’Appello per la Sicilia, sentenza n. 138 del 25 agosto 2021

Il sindaco pro-tempore con nota del 28/9/2017 aveva precisato di avere ricevuto, da parte degli incaricati di posizione organizzativa dell’ente, una richiesta di riconoscimento della retribuzione di risultato secondo quanto stabilito dal CCNL di Settore, nella quale preannunciavano azioni giudiziarie nell’eventualità della mancata erogazione, conseguentemente, il medesimo chiedeva un parere al responsabile dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune ed al Segretario Comunale dell’Ente.

Con il parere richiesto del 16/10/2017, il primo, dopo avere rilevato la non completa e corretta attuazione del Ciclo delle Performance presso il Comune, evidenziava come la mancata assegnazione degli obiettivi comportasse l’illegittimità della corresponsione della retribuzione di risultato

Nell’evocare una pronunzia dell’Aran, sottolineava che un eventuale intervento a sanatoria con la fissazione ex post di obiettivi ed una valutazione retroattiva avrebbe finito per vanificare la natura del compenso.

Il 6 novembre 2017, il Sindaco adottava la determinazione n. 73 del 2017, avente ad oggetto “Indennità di risultato delle Posizioni organizzative per il periodo 1.7.2013- 31.12.2013; anno 2014; 2015 e anno 2016”.

Con tale provvedimento, l’organo di vertice del Comune, dando atto che “pur in assenza di PEG o di Piano dettagliato degli obiettivi, gli uffici comunali hanno comunque raggiunto e perseguito le finalità gestionali richieste dall’Amministrazione comunale” e reputando configurabile “la responsabilità, anche in termini risarcitori, in capo all’Ente datore di lavoro allorché, anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi, ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l’incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell’Amministrazione, il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall’art. 10 del CCNL 1999”, determinava di “prendere atto delle istanze presentate dal personale che ha ricoperto gli incarichi di posizione organizzativa- responsabile di settore finalizzate al riconoscimento e al conseguente pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2013, periodo dal mese di luglio al mese di dicembre, e per gli anni 2014,2015, 2016 e dal mese di gennaio 2017 al 30 giugno 2017”, nonché di riconoscere al personale che aveva ricoperto nei periodi considerati incarichi di P.O. la retribuzione annua di risultato nella misura minima del 10% della retribuzione di posizione annua lorda attribuita oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ Ente”.

Alla determinazione non veniva dato immediato seguito, per la assenza di atti di impegno e/o liquidazione, nonostante la stessa recasse il conferimento dell’incarico al Responsabile del Servizio di Gestione Giuridica del Personale di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell’emolumento.

Dieci dipendenti del Comune di Pozzallo, pertanto, promuovevano, separatamente, procedimenti di ingiunzione. 

L’Esperto legale del Sindaco, in data 6 febbraio 2018, comunicava che non vi erano spazi utili di difesa per dare corso alla opposizione in quanto il diritto alla percezione del trattamento indennitario auspicato dai ricorrenti era sorto “per effetto del provvedimento sindacale n. 73 del 6 novembre 2017”. Tutti i decreti ingiuntivi diventavano esecutivi e, per alcuni, venivano intraprese azioni esecutive.

L’esborso sostenuto dal Comune, alla data del 16 luglio 2020, per soddisfare le pretese avanzate dai dipendenti in sede giudiziaria, era complessivamente pari a € 52.252,17.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana condannava parzialmente il sindaco, ritenendo che il danno imputabile allo stesso dovesse essere quantificato in € 36.151,99 (somma non contestata specificatamente dalla Procura), non potendosi attribuire allo stesso l’ulteriore danno dipeso, in maniera esclusiva e determinante, dalle condotte dell’Ufficio della struttura competente per gli atti necessari alla liquidazione.

La sezione d’Appello ha confermato tale condanna, affermando che non v’è dubbio che, avendo il sindaco disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato, in assenza dei presupposti di legge, appare evidente il nesso di causalità con il danno derivato dall’indebito esborso delle relative somme. Certamente, in ordine al requisito soggettivo della responsabilità, non è revocabile in dubbio che la condotta di parte appellante sia connotata da colpa grave. La disciplina relativa ai presupposti dell’attribuzione della retribuzione di risultato e alle modalità procedimentali di detta attribuzione è estremamente chiara, nonostante quanto, in modo inesatto, sia stato riportato nella determinazione n. 73 del 2017. Per le ragioni sopra esposte e per le modalità enunciate, il primo motivo di appello va rigettato.

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