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Sanitari no vax: lo Stato è debole e se ne sono accorti tutti
L’obbligo di vaccinazione per personale sanitario è stato introdotto da un decreto-legge il primo di aprile.
La norma aveva anche previsto un iter procedimentale ben preciso, in modo che non ci fossero dubbi sui tempi da aspettare per individuare il personale sanitario da sospendere
Purtroppo ciò non è bastato e si è cominciato con una serie infinita di riunioni, commissioni, delibere, procedure e regolamenti che hanno portato ad oggi, metà agosto del 2021, dopo ben 7 mesi dalla vaccinazione del personale sanitario e dopo ben 4 mesi dall’introduzione dell’obbligo, ad avere ancora gran parte del personale sanitario no vax in servizio.
Ma qual è il procedimento previsto dalla legge? Vediamolo: entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, gli ordini professionali e le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovevano trasmettere alle regioni l’elenco del personale iscritto all’ordine, o comunque operante presso la struttura sanitaria o socio-sanitaria; siamo al 6 aprile.
Entro 10 giorni la regione doveva verificare e l’obbligo vaccinale; siamo al 16 aprile.
Nel caso di mancata corrispondenza tra nome dell’operatore sanitario e vaccinati, la regione doveva immediatamente trasmettere all’azienda sanitaria locale il nominativo del personale non vaccinato. La locuzione dovrebbe significare entro 24 ore, ma contiamo altri 5 giorni; quindi siamo al 21 aprile.
Ricevuta la segnalazione l’azienda doveva immediatamente inviare al sanitario la richiesta di fornire la prova dell’esenzione o della vaccinazione entro 5 giorni; quindi siamo al 26 aprile.
Scaduti i 5 giorni, l’azienda sanitaria locale trasmetteva immediatamente al datore di lavoro (se diverso da se stessa) e all’Ordine l’attestazione della mancata vaccinazione; tale attestazione determinava la sospensione del lavoratore o l’adibizione a mansioni senza contatto personale.
Quindi all’inizio di maggio doveva essere tutto concluso, un mese circa.
Invece, prima si è attesa la conversione in legge (non si sa mai), poi sono cominciate le discussioni su “chi lo deve fare”, poi le comunicazioni spesso sono state fatte per raccomandata, dimenticando che tutti gli operatori sanitari sono tenuti da luglio 2020 ad avere una PEC, pena la sospensione dall’albo.
Insomma, lo Stato ha dimostrato di essere debole, e dopo 4 mesi stiamo sospendendo i primi sanitari no vax.
Nel frattempo abbiamo avuto focolai in reparti, morti, e ora pretendiamo di vaccinare il personale scolastico. I sanitari hanno resistito 4 mesi, e tra 4 mesi probabilmente cesserà l’emergenza; come pensa lo Stato di fare rispettare l’obbligo per il personale scolastico?
Nel frattempo i morti li piangiamo noi, ma questo non importa a chi è pagato per fare il proprio dovere, perché lo stipendio ce l’ha lo stesso.
La dipendenza dal gioco d’azzardo non salva dal danno erariale
Non sono ammissibili quesiti alla Corte dei Conti per “scudare” decisioni già prese
In caso di esorbitante dosaggio del farmaco da parte di una specializzanda, è responsabile anche il Direttore di struttura e il farmacista ospedaliero
Dati di bilancio degli enti del Servizio Sanitario – 1 trimestre 2021
Pubblichiamo i dati del I Trimestre 2021, relativi alle voce risultato d’esercizio, tratti dal modello di rilevazione del Conto Economico degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Ultimo aggiornamento dei dati: 16/06/2021.
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Omessa definizione dei procedimenti sanzionatori: è danno erariale
Perchè la sindaca non ha pubblicato la relazione di fine mandato?
In questi giorni ha fatto molto scalpore la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato della Sindaca Raggi, così come di tanti altri sindaci del Lazio.
La Corte dei Conti del Lazio ha debitamente rilevato tutte le inadempienze.
Quale sarebbe la sanzione? L’indennità ridotta alla metà per tre mesi per il sindaco.
Ma perchè i sindaci quindi non si sono preoccupati di tale adempimento?
Semplicemente perchè il DL 25 del 05/03/2021, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha previsto all’art. 3-ter che “Per l’anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”, che è appunto il comma che prevede le sanzioni in caso di inadempimento.
L’emendamento è stato presentato da UDC, Lega, Fdi, ed è stato approvato dalla Commissione in sede referente, e, successivamente, dall’Assemblea, con i voti, praticamente, di tutti i partiti di maggioranza. Hanno votato contro o si sono astenuti alcuni componenti del gruppo misto.
Quindi, levata la sanzione, i sindaci hanno deciso di determinarsi come sappiamo