Corte di Cassazione, sentenza n 22561 del 10 agosto 2021
Preliminarmente sulla richiesta di oscuramento dati: l’art. 52 del D.lgs. n. 196 del 2003 prevede che l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
Ciò significa che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare. All’onere di specificazione del motivo corrisponde il potere dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi in questo senso come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge, diversamente l’onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d’essere. La norma in esame non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta e quindi si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica (Cass. 16807/2020). La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, nella sentenza sopra citata, che può farsi riferimento alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.