Mancato adeguamento del contributo sul costo di costruzione: altra assoluzione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 53 del 31 agosto 2021

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg.ri OMISSIS e OMISSIS per sentirli condannare al pagamento della somma di € 4.360,75, tra loro suddivisa in parti uguali, in favore del Comune, per la responsabilità loro ascritta in conseguenza del mancato adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione relativi alle pratiche edilizie autorizzate presso il suddetto Comune, negli anni dal 2012 al 2016.  

Il Collegio ha mandato assolti i convenuti perchè, pur supponendo manchevole l’azione amministrativa condotta dal Comune di Longano, non può dedursene, per ciò solo, un danno e la sua quantificazione (che i costi delle opere di urbanizzazione siano effettivamente aumentati, o perfino diminuiti, nel periodo di riferimento), in assenza di concordi e circostanziati elementi nella prospettazione attorea (ad es. analisi urbanistiche e/o di mercato, indagini demografiche, raffronti con Comuni limitrofi, etc.), che non possono ritenersi integrati dalla indicazione del non conferente criterio della rivalutazione ISTAT. Sotto questo profilo, perciò, la domanda non è fondata e deve essere respinta, in quanto protesa all’individuazione di un danno erariale derivante dalla mancata rideterminazione degli oneri di urbanizzazione secondo un criterio (aumento quinquennale del 10% maggiorato della rivalutazione ISTAT) non previsto dalla legge. Per le suesposte motivazioni, il Collegio ritiene la domanda in parte inammissibile ed in parte infondata. La complessità dell’argomento e l’attuale andamento non univoco della giurisprudenza contabile sull’attualità del danno (v., sul punto, Corte dei Conti, II Sez. Appello, sent. n. 215/2020) giustificano la compensazione delle spese tra le parti.   

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