Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n 767 del 2 settembre 2021
Con l’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, è stato abrogato il primo periodo della L. del 2009, art. 17, comma 30-ter ma è rimasto invariato il secondo periodo contenente per l’appunto la limitazione dell’azione risarcitoria per danno all’immagine ai “casi” ed ai “modi” di cui all’abrogato art. 7, L. del 2001.
E quindi, la Cassazione penale, qui condivisa, nel rilevare che il rinvio operato dalla L. del 2009, tuttora vigente art. 17, comma 30ter, a quella del 2001 è assolutamente specifico, ha sostenuto che nel caso di specie si è in presenza proprio di un rinvio “recettizio” o “fisso”, consistente nella integrazione della disposizione del 2009 con quella del 2001 che entra così a far parte del contenuto precettivo della disposizione in cui questa viene “incorporata” risultando perciò, la disposizione “incorporante”, insensibile alle vicende modificative o abrogative che riguardano la norma richiamata.
Conseguentemente la giurisprudenza penale della Cassazione, come la giurisprudenza di appello della Corte dei conti, ritiene tuttora vigente la limitazione dell’azione risarcitoria per il danno all’immagine ai soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Come si è innanzi preannunciato questo Collegio condivide appieno l’approdo ermeneutico in materia di danno all’immagine sopra riportato e fatto proprio sia dal giudice di appello contabile che dalla giurisprudenza penale della Cassazione in quanto maggiormente aderente alla ratio della norma indicata dalla stessa Corte costituzionale.
Tale interpretazione, ancorata mediante rinvio ricettizio ad un riferimento normativo, quello dell’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, certo e circoscritto, consente di evitare che la perimetrazione del danno all’immagine della pubblica amministrazione sia rimessa di volta in volta alla valutazione discrezione del singolo giudice con possibili decisioni tra loro contrastanti.
Alla luce di quanto fin qui considerato, la domanda risarcitoria promossa dal requirente contabile non può essere accolta in quanto risulta carente l’elemento costitutivo della responsabilità amministrativa contestata al convenuto, ossia lo stesso danno all’immagine per la pubblica amministrazione di appartenenza.
Il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cp) per il quale il sig. X è stato condannato in sede penale con sentenza irrevocabile non rientra, invero, nei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale bensì nei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal Capo II del Titolo II del Libro secondo.
Di conseguenza la normativa sopra esaminata esclude che la commissione di un tale reato possa costituire il presupposto per la configurazione del danno all’immagine della pubblica amministrazione.