Agenzia delle Entrate, Risposta n. 558 del 26 agosto 2021
L’Azienda Sanitaria istante (di seguito “ASL”), rappresenta di avere in essere numerose “convenzioni” con medici di medicina generale (di seguito “MMG”) e medici di continuità assistenziale (di seguito “MCA”), ossia “guardie mediche con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l’ASP”, ai quali corrisponde emolumenti documentati da “foglio di liquidazione dei corrispettivi” rilasciato dall’ASP[CP1] che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974, “tiene luogo della fattura” e contiene tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’istante riferisce, altresì, che, di recente, qualche “MCA in regime forfettario” ha chiesto se non debba, invece, “emettere fattura elettronica“.
Ciò premesso, l’interpellante chiede di conoscere i corretti obblighi strumentali che l’Azienda deve porre in essere ai fini IVA nei confronti dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l’ASP) in regime forfettario.
L’Agenzia ha risposto ribadendo che anche per gli MCA, a prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall’ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, “tiene luogo della fattura” anche relativamente ai MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l’ASP.