In tema di salario accessorio dei dipendenti pubblici, non concorrono a incrementare il tetto del fondo dei compensi aggiuntivi – introdotto con l’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017- i soli proventi derivanti dall’ incremento del 10% dei diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria previsto dall’art. 32, comma 40 del D.l. n. 269 del 30/9/2003 (convertito nella legge n.326/2003): detto incremento, infatti, può essere deliberato da ogni Comune che intenda implementare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria attraverso progetti finalizzati che vengono in tal modo finanziati con fondi che si autoalimentano .
Tale conclusione si fonda sulla piana interpretazione del chiaro disposto normativo recato dal comma 40 dell’art. 32 citato -il quale solo legittima tale specifico utilizzo- e presuppone che detti progetti debbano essere oggetto di previa regolamentazione da parte dell’ente , con contestuale assegnazione delle somme ad essi specificamente finalizzate, prevedendone anche concertate modalità di controllo dello stato di attuazione, che deve avvenire rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro e che, pertanto, non è compatibile con ogni forma di “lavoro agile” in quanto modalità svincolata dalla presenza verificabile sul posto di lavoro.
Preme evidenziare che consolidate posizioni interpretative della Corte ritengono che le sole risorse che possono essere “sterilizzate” che, cioè, transitano sul fondo con uno specifico vincolo di destinazione non alimentando lo stesso, sono quelle individuate nella deliberazione della Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 ed in particolare i compensi per la progettazione di opere pubbliche e gli emolumenti disposti in favore dell’avvocatura interna.
Giova altresì rilevare che la Sezione di controllo del Veneto ha ricondotto nel novero delle risorse cosiddette “sterilizzate” anche i compensi destinati, ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs 163/2006, al Responsabile Unico del Procedimento (deliberazioni n. 280 e 325/2012/PAR) ed al responsabile della pianificazione urbanistica (deliberazione n. 337/2011/PAR) nonché i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e straordinario orario di lavoro) (deliberazione n. 31/2013/PAR).
Nello stesso senso la Corte dei Conti della Toscana:
in definitiva, il Collegio ritiene che i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, da svolgersi oltre l’ordinario orario di lavoro, siano esclusi dall’applicazione del vincolo di cui all’articolo 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi per gli accertamenti ICI, a quelli di rogito e a quelli per la progettazione. Anche nel caso di specie, infatti, come dianzi esposto, i proventi risultano previsti da specifiche disposizioni di legge e destinati a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati ed individuabili che, peraltro, potrebbero essere reperite all’esterno con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente.