Se è prevista dal contratto, non è contraria al diritto UE una legge che anticipa la proroga


Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2021 nelle cause riunite C‑721/19 e C‑722/19

Con comunicazione del 1° dicembre 2017, l’ADM ha concesso alla Lotterie Nazionali il rinnovo fino al 30 settembre 2028 della concessione già in precedenza assegnata per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2019, a condizione che, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, il concessionario procedesse al pagamento anticipato del canone di 800 milioni di euro a favore del bilancio dello Stato, versando 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017, 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018 e 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018, in luogo di due rate di 500 milioni e di 300 milioni di euro, prima della normale scadenza della concessione, il 30 settembre 2019.

La Sisal e la Stanleybet hanno impugnato questa decisione
La Corte dell’Unione Europea in proposito ha dichiarato che:
1) Il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone il rinnovo di un contratto di concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, in circostanze in cui esso è stato aggiudicato a un solo concessionario, mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l’attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l’opzione di un tale rinnovo.
2) Il diritto dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/23, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede, da un lato, che il rinnovo di una concessione sia deciso due anni prima della sua scadenza e, dall’altro, una modifica delle modalità di pagamento del corrispettivo finanziario dovuto dal concessionario, quali stabilite nel contratto di concessione originario, in modo da garantire allo Stato nuove e maggiori entrate di bilancio, quando tale modifica non è sostanziale, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, di detta direttiva.

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