Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 33240 dep l’8 settembre 2021
La recente riforma dell’abuso d’ufficio – con lo strumento della decretazione d’urgenza (dl. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120)- ha inciso sullo spettro applicativo della fattispecie, limitandola, sia sul versante della rilevanza degli atti discrezionali che delle norme di legge che costituiscono il parametro della violazione richiesta; è stata infatti esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute all’interno di regolamenti. Al di là del tema, obiettivamente rilevante, della valenza dei rinvii indefiniti derivanti dall’elemento normativo “in violazione di specifiche regole di condotta” contenuto nel nuovo art. 323 cod. pen. e del se, in ragione dei rinvii in questione, vi siano ancora margini per attrarre all’interno dei parametri di qualificazione della condotta abusiva, anche la violazione di norme sub-primarie emanate in forza della legge, ed usate, quindi, come norme interposte, ciò che tuttavia pare rilevante è che la norma di legge violata, nell’ambito della tipicità della fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., si conformi, come appunto nel caso di specie, ai canoni della tipicità e della tassatività propri del precetto penale, atteso che solo in tali casi è possibile ammettere un livello minimo di eterointegrazione della fonte secondaria che si risolva, si è fatto acutamente notare in dottrina, solo in una specificazione tecnica di un precetto comportamentale, già compiutamente definito nella norma primaria.
Nel caso di specie, la norma di legge violata, l’art. 7, comma 6, d. Ivo 165 del 2001 aveva una propria autonoma specifica tipicità descrittiva, richiedendo che gli esperti a cui potevano essere conferiti incarichi dal Comune, avessero una “comprovata specializzazione anche universitaria” e l’art. 45 del regolamento comunale assolveva ad una funzione di sola specificazione, spiegando cosa dovesse intendersi per comprovata specializzazione universitaria.