Si pubblica il lavoro dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione in materia.
Alcuni importanti spunti da sottolineare:
La scusante di nuovo conio di cui all’art. 3 del dl 44/2021 si riferisce esclusivamente all’attivita sanitaria di inoculazione dei vaccini contro il Covid-19, mentre lascia scoperta la fase preparatoria (trasporto, informazione, anamnesi, preparazione fiala, ecc…) e successiva (follow-up paziente con osservazione).
Fermi i suddetti ambiti applicativo-temporali, il meccanismo esimente individuato dall’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 richiede soltanto che I’uso del vaccino contro SARS-Cov-2/Covid-19 sia conforme contemporaneamente:
a) «alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita» (AIC);
b) «e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionali del Ministero della salute relative all‘attivita di vaccinazione>.
Posto che l’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 richiede uno stretto ed ossequioso rispetto delle soprammenzionate fonti (AIC e circolari ministeriali), interpretandolo a contrario, occorre chiedersi cosa succede se non venga rispettata una regola ivi contenuta, quando questa sia ininfluente (o influisca solo marginalmente) rispetto al contenimento del rischio connesso all’attivita di vaccinazione anti-Covid.
A prima lettura, è stato palesato il rischio che la norma possa avere il paradossale effetto di operare contra reum, determinando la responsabilita dell’operatore già per il solo fatto di tenere una condotta difforme dalle guidelines
Il successivo art. 3-bis aggiunto, in sede di conversione, al d.l. n. 44 del 2021, introduce una limitazione della «responsabilita colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
A differenza dell’art. 3, il quale importa che non ci sia alcuna colpa (né lieve né grave), perché subordina la non punibilita all’osservanza delle regole cautelari in materia di vaccinazione, l’art. 3-bis, prevedendo la punibilita della sola colpa grave – peraltro affermata anche in giurisprudenza nei casi di speciale difficolta o emergenziali.
Prevedendo il succitato limite causale, il legislatore del 2021 ha inteso superare il riferimento meramente cronologico al periodo pandemico sicché, a fini esimenti, non basta che i fatti siano avvenuti durante lo stato di emergenza deliberato dal governo, ma devono essere avvenuti in una situazione d’impellenza, di “fretta clinica” tale da alterare il normale processo d’azione: soluzione, questa, ritenuta in linea sia con la succitata /ittera legis, sia con la ratio della causa di non punibllite, che non avrebbe altrimenti plausibile giustificazione.
Per il resto, buona lettura.