Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 669 del 10 settembre 2021
Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio X, lamentando che nella sua qualità di presidente dell’Università avesse arrecato a quest’ultima un danno erariale, omettendo di registrare un contratto di locazione immobiliare stipulato il 30 dicembre 2008 tra l’Università stessa e una società privata.
Tuttavia tale contratto non veniva tempestivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, secondo la Procura regionale, fin dall’origine del rapporto locatizio la società si rendeva totalmente inadempiente alla propria obbligazione di pagare il canone, venendole quindi intimato dall’Università lo sfratto per morosità. Infine la vicenda sfociava nella sentenza n° 2088/2014 del tribunale di Tivoli: mediante cui il contratto di locazione veniva dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1 comma 346 della legge n° 311/2004, fino alla data del 6 marzo 2013 in cui esso era stato registrato. Inoltre la società veniva condannata a rilasciare gli immobili ad essa locati ed a pagare i canoni successivi alla testé menzionata data di registrazione del contratto.
Sotto qualsiasi profilo, quindi, deve reputarsi pregiudizievole l’inerzia della P.A. all’epoca presieduta dall’odierno convenuto.
Primariamente al rappresentante legale, cioè all’odierno convenuto, appare ascrivibile la responsabilità di tale inerzia: alla luce non soltanto della già ricordata durata di quest’ultima, lungo la permanenza del X nella carica di presidente; ma anche della non casuale circostanza che, poco più di due mesi dopo l’abbandono di quella carica, l’inerzia stessa sia cessata grazie al sollecito di pagamento rivolto il 7 settembre 2012 alla società (all. 1.6).
Alla medesima conclusione deve pervenirsi avuto riguardo al modesto ammontare medio della maggior parte delle riscossioni periodiche dell’Università, quale desumibile dagli allegati 8 – 10 alla relazione della Guardia di Finanza. Appare quindi ovvio che la crescente e rilevante entità del debito accumulato dalla società abbia costituito una questione ben presto sottoposta all’attenzione del X dagli uffici amministrativi dell’Università stessa: rispetto alla quale, però, egli non ha provato di aver adottato alcun provvedimento concreto.
Inoltre la condotta omissiva sottesa al danno erariale ascrivibile al X ha rivestito carattere continuativo: essendo venuta meno soltanto in coincidenza con la sua cessazione dalla carica di presidente dell’Università, il 25 giugno 2012.