Attivare la mobilità, ma procedere il giorno dopo con lo scorrimento di una graduatoria, può configurare abuso d’ufficio

Corte di Cassazione, sentenza n. 33755 del 10 settembre 2021

Riguardo al reato di abuso d’ufficio, la violazione di legge nella fattispecie concreta è macroscopica:

L’art. 30, comma 2-bis, d.Lgs. n.165 del 2001prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, ….”.

La norma è chiarissima e la tesi della difesa che basti “attivare” la mobilità per poi procedere liberamente a concorsi è insostenibile. I posti vanno coperti con il passaggio diretto, previa pubblicazione con il limite minimo di 30 giorni. Per i posti non coperti con la “mobilità”, si può procedere con il concorso.

La lettura proposta dalla difesa secondo la quale la disposizione consente, con uno stravolgimento del suo testo, di indire una procedura di mobilità per poi rispondere a chi abbia partecipato alla procedura, che il posto non c’è più perché, nelle more, è stato assegnato ad altri con altra modalità (scorrimento di una graduatoria esistente), supera ogni possibile ambito di opinabilità di interpretazione della disposizione.

Rileva, quindi, valutare gli argomenti sulla “seconda” ingiustizia (il vantaggio patrimoniale indebito) e il dolo di abuso in capo al ricorrente. Il vantaggio è stato individuato in modo adeguato, la X non avrebbe ottenuto l’incarico retribuito senza lo stravolgimento della regola di assunzione del nuovo personale; sul punto, del resto, non vi sono specifiche obiezioni.

Quanto al dolo, secondo comuni regole lo stesso può desumersi dal fatto che l’atto è macroscopicamente illegittimo: è chiaro che non c’è stato errore nella scelta della procedura da seguire ma si è dato avvio alla procedura di mobilità utilizzata come mero schermo di regolarità per poi porla nel nulla con la quasi contemporanea attivazione del diversa modalità di scelta della X; probabilmente si confidava sul fatto che, dovendosi alla fine riempire otto posti, difficilmente vi sarebbe stata contestazione da parte degli “esterni” rispetto al singolo posto occupato in favore della X. Al dato della violazione macroscopica, per dimostrare il dolo si aggiunge la intercettazione valorizzata dal Tribunale. Per quanto il ricorrente non partecipi direttamente a tale conversazione, è logica la valutazione del Tribunale che, nel dato contesto che emerge proprio da tale conversazione.

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