I 45 giorni per comunicare al medico una richiesta di risarcimento sono perentori e l’inosservanza preclude la rivalsa. A nulla vale il successivo invito dell’organismo di mediazione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n 901 del 9 settembre 2021

E’ in data del 30 maggio 2018 che l’azienda sanitaria ha avuto conoscenza legale della procedura di mediazione, e quindi è quella data che deve essere presa in considerazione quale termine iniziale per il decorso dei quarantacinque giorni previsti dalla norma, termine che deve considerarsi definitivamente spirato il 15 luglio 2018.
Privo di pregio appare quanto evidenziato dal requirente nella propria memoria depositata il 15 giugno 2021, secondo cui, ritenuto inapplicabile l’art. 13 richiamato, in ogni caso la decadenza dell’azione di responsabilità non si sarebbe comunque verificata atteso che ,con riferimento alla posizione del dott. X, l’ADR Center avrebbe “ritualmente notificato al dott. X l’invito alla mediazione e a mezzo raccomandata in data 29 ottobre 2018, atto, però, che il destinatario, assente al momento della consegna non ha ritirato entro i termini di deposito presso l’Ufficio Postale”. Con riferimento alla posizione della sig.ra Y, il requirente nelle proprie note di replica ripropone le stesse argomentazioni svolte per X, evidenziando, altresì, che la convenuta, in seguito alla convocazione – inviata dall’ADR Center – ricevuta in data 21 settembre 2018, avrebbe partecipato, successivamente, agli incontri di mediazione ed esplicato le proprie difese.
In merito e come evidenziato precedentemente in ordine alla rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 13, osserva il Collegio che, in disparte la circostanza che alle date del 21 settembre 2018 (per Y) e del 29 ottobre 2018 (per X) il termine di quarantacinque giorni, ivi previsto, era ormai inesorabilmente spirato, l’articolo in esame pone l’obbligo di comunicazione dell’avvio delle trattative esclusivamente in capo alla struttura sanitaria (o all’impresa assicuratrice). Del che ne deriva che la comunicazione inviata dall’organo di mediazione deve considerarsi inutiliter data e non può avere alcun effetto sanante del termine ormai trascorso, anche perché proveniente da un soggetto non legittimato dalla norma.
L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione assorbe le ulteriori eccezioni proposte. Per tutto quanto sopra, conclusivamente, il Collegio dichiara l’atto di citazione inammissibile.

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