Il 1° agosto 2018 la Procura della Corte dei Conti della Sicilia chiedeva la condanna di Presidente della Regione e degli assessori regionali per l’incarico di segretario generale della Regione conferito ad un soggetto esterno, senza valutare le professionalità interne (dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Regione).
In data 26/07/2020 la Corte dei Conti, accogliendo in parte la richiesta, condannava i convenuti a risarcire 317.271,59 euro, dichiarando prescritti euro 576.670,32
In appello la Corte dei Conti ha confermato in larghissima parte la sentenza di primo grado.
La motivazione è che gli incarichi dirigenziali generali devono essere conferiti ai dirigenti di prima fascia e a quelli di seconda fascia, da ricercarsi previamente all’interno dell’amministrazione; solo nel caso in cui tale effettiva ricerca abbia dato esito negativo è possibile conferire gli incarichi in questione “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”, così come prescrive, in modo chiaro, il comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001.
Non può quindi accogliersi la tesi secondo cui l’incarico di segretario generale avrebbe natura essenzialmente fiduciaria, ponendosi come figura di raccordo tra il potere politico e l’apparato burocratico amministrativo regionale, con la conseguenza che l’atto di nomina sarebbe di contenuto altamente discrezione, scevro da formalismi, assimilabile ad un atto di alta amministrazione