Vaccino e green pass: alcune FAQ per chiarire le coordinate giuridiche

Voglio indicare le coordinate giuridiche su alcuni temi molto attuali, già trattate al seguente post https://iusmanagement.org/2020/12/14/vaccino-obbligatorio-si-o-no-ma-cio-che-manca-e-il-fondo-indennizzi/, che porrò stavolta sotto forma di FAQ. Questo post resterà in continuo aggiornamento.

E’ legittimo imporre l’obbligo vaccinale? Sì, ma secondo l’art. 32 della Costituzione deve essere imposto per legge. Infatti la vaccinazione è pur sempre un “trattamento sanitario”, e come tale deve essere imposto per legge. In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218/1994 si è così espressa: I diritti dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose … Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, …, l’art. 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto conla persona per attività che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio.” 

Il decreto legge può essere considerato “legge” secondo quanto stabllito dalla Costituzione? Sì, il decreto-legge soddisfa il requisito di riserva di legge previsto dalla Costituzione, poichè è un atto avente forza di legge e il Parlamento può esercitare il controllo sull’atto del Governo successivamente, in sede di iter di conversione, modificando o addirittura non convertendo in legge il decreto.

E’ stato mai imposto l’obbligo vaccinale in Italia? Sì, da tempo esistono una serie di vaccini obbligatori. Prima erano quattro le vaccinazioni obbligatorie, poi sono state portate a dieci con il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73. (cfr: https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto)

E’ mai stato imposto l’obbligo vaccinale in Italia per decreto legge? Sì, appunto con il dl 73/2017 di cui sopra.

Qualcuno ha impugnato il decreto legge innanzi alla Corte Costituzionale per violazione delle norme costituzionali? Sì, nel procedimento concluso con la sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale, ma nessuno sollevò problemi riguardo alla “riserva di legge”, poichè appunto è scontato che la riserva di legge possa essere soddisfatta con il decreto legge.

Ma il decreto legge non potrebbe essere illegittimo perchè mancano i presupposti di necessità e urgenza?Nella ricordata sentenza questo tema è stato sollevato, ma la Corte Costituzionale ha valorizzato alcuni documenti, soprattutto di rilievo internazionale, come la lettera dell’OMS che si preoccupava del regredire delle coperture vaccinali, per giustificare la necessità e urgenza del decreto-legge. In questo caso, visto che trattasi di una pandemia mondiale, potrebbe essere valido il medesimo ragionamento. Allora, così si espresse la Corte: Proseguendo nell’esame degli indici più significativi al fine della valutazione sui presupposti del decreto-legge, si deve ancora dare conto del fatto che nel corso dell’istruttoria legislativa compiuta sul disegno di legge di conversione dalla 12a Commissione permanente del Senato (Igiene e sanità), l’Ufficio regionale europeo dell’OMS ha espresso preoccupazione per la situazione italiana corrente, con riguardo alle malattie prevenibili mediante vaccino e, in particolare, al morbillo, nonché alla tendenza delle coperture vaccinali a ristagnare o regredire. La lettera dell’OMS sottolinea altresì l’importanza dell’obbligo vaccinale, nonché l’utilità del controllo della storia vaccinale dei bambini al momento dell’iscrizione scolastica. 6.3.– Alla luce degli elementi appena evidenziati e in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.l. n. 73 del 2017 – caratterizzato, tra l’altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali (v. supra punto 3.4 del Considerato in diritto) – non può ritenersi che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell’ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l’adozione di un decreto-legge in materia.

E’ mai esistito in Italia un obbligo vaccinale solo per alcune categorie di persone, per esempio i lavoratori o i sanitari? Sì, l’art 93, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in combinazione con il DPR 7 novembre 2001, n. 465, ha introdotto l’obbligo vaccinale contro la TBC per i sanitari

Come è possibile far rispettare l’obbligo di vaccinazione? Negli anni sono state tante le esperienze e le soluzioni trovate.Vediamo le principali:

– comminare una sanzione penale;

– comminare una sanzione amministrativa;

– escludere o limitare alcuni diritti.

La prima soluzione si è visto ben presto che è impraticabile, oltre che dispendiosa per lo Stato. La seconda soluzione è stata anche quella prevista dal DL 73/2017, che ha previsto, in caso di inadempimento, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa, però, ha un grandissimo limite: per lo stesso fatto si può comminare una sola volta. E’ abbastanza improponibile prevedere che ogni volta che un soggetto sia trovato non vaccinato, debba pagare la medesima sanzione.

La terza soluzione è stata quella attuata con gli operatori sanitari, per cui è stata prevista la sostanziale interdizione dalla possibilità di esercitare la professione in caso di non vaccinazione. Il sistema ha impiegato molti mesi per essere attuato, poichè erano previste una serie di contestazioni, risposte, decisioni, che hanno dilazionato per parecchi mesi l’applicazione pratica dell’obbligo vaccinale. E’ per questo che per il personale scolastico è stato prevista la sospensione immediata dallo stipendio, per evitare che ci si impiegassero altri 4 mesi prima di rendere effettivo l’obbligo vaccinale.

Perchè è stato previsto l’obbligo del green pass e non direttamente quello dell’obbligo vaccinale? In materie tanto delicate come questa, una delle principali obiezioni di solito è che si devono prevedere misure “proporzionate” al rischio, e che il legislatore non deve eccedere nel limitare i diritti. Quindi è stato prevista un’alternativa per chi non si volesse vaccinare, cioè il green pass con tampone ogni 48 ore.

Non sarebbe meglio cercare di convincere le persone invece di obbligarle? Nel 2007 la Regione Veneto ottenne di sospendere l’obbligo vaccinale, impegnandosi ad avviare una massiccia campagna di informazione per migliorare l’adesione alla vaccinazione. I primi risultati sono stati buoni e incoraggianti (di seguito una relazione compiuta), ma negli ultimi tempi le coperture vaccinali andavano regredendo. Vi è anche da dire che l’adesione alla campagna vaccinale potrebbe variare notevolmente secondo i diversi contesti.

E’ legittima una sanzione in caso di mancato adempimento? Il Consiglio di Stato  (Consiglio di Stato, commissione speciale, 26 settembre 2017, n. 2065) così si è espresso: Sulla base del riferito disposto costituzionale, dunque, la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività e la sua obbligatorietà – funzionale all’attuazione del fondamentale dovere di solidarietà rispetto alla tutela dell’altrui integrità fisica – può essere imposta ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate e forme di coazione indiretta variamente configurate,

E’ giusto o manca ancora qualcosa? Come già dicevo in un mio post precedente, mancherebbe il finanziamento di un adeguato fondo per indennizzare chi viene danneggiato dai vaccini, infatti il Consiglio di Stato così si esprimeva: fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino (e a ciò provvede la legge 25 febbraio 1992, n. 210) e di risarcire i medesimi soggetti, qualora il pregiudizio a costoro cagionato dipenda da colpa dell’amministrazione.

E’ vero che fanno firmare una “liberatoria”, “scarico di responsabilità”, “manleva” da ogni responsabilità? No, non è vero. Ciò che si firma è il consenso informato e l’anamnesi, cioè la dichiarazione che il medico ci ha informato dell’atto sanitario che sta facendo (ne parlo in questo post https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/)

Firmando il consenso informato, magari di fretta e senza che si sia stati realmente informati, si perdono dei diritti? Assolutamente no, rimane integro ogni diritto ad un eventuale risarcimento in caso di danni. Per chi vuole approfondire trova a questo post una completa disamina dell’eventuale danno da mancato consenso informato:https://iusmanagement.org/2021/03/23/criteri-orientativi-per-la-liquidazione-del-danno-da-mancato-carente-consenso-informato-in-ambito-sanitario/

E’ vero che c’è uno “scudo” da tutte le responsabilità per i sanitari? No, i sanitari rispondono in sede civile dei loro atti come normalmente succede. Lo “scudo” di cui si è tanto parlato è lo “scudo penale”, cioè la non imputabilità per alcuni fatti legati alla vaccinazione. C’è da dire, però, che lo “scudo” è molto circoscritto: per esempio, non comprende la fase dell’anamnesi. Per un approfondimento si può consultare questo post: https://iusmanagement.org/2021/09/14/responsabilita-penale-dei-sanitari-per-vaccinazione-covid/ che riprende la relazione del Massimario della Cassazione

Se ho un danno dalla vaccinazione, posso chiedere il risarcimento? Sicuramente, dato che la giurisprudenza è fortemente orientata a chiedere addirittura l’indennizzo per le vaccinazioni raccomandate (https://iusmanagement.org/2021/03/18/la-cassazione-conferma-e-dovuto-lindennizzo-anche-per-le-vaccinazioni-non-obbligatorie-ma-raccomandate/). Chiaramente i danni da vaccinazione devono essere seri (invalidità o morte) e correlabili. Per alcune riflessioni confrontare questo post:https://iusmanagement.org/2021/08/08/danno-da-vaccinazioni-covid-evitiamo-facili-ricorsi/

Può il mio medico prescrivere semplicemente dei farmaci che sono diversi da quelli consigliati, tipo “cure domiciliari”? Assolutamente no, il medico si deve attenere ai protocolli sanitari e alle indicazioni ufficiali, altrimenti rischia sia in sede penale, sia in sede civile, sia davanti alla Corte dei Conti. Per informazioni sulla responsabilità amministrativa vedere questo post: https://iusmanagement.org/2018/10/23/prescrivere-farmaci-off-label-puo-costituire-danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-da-assicurazione/

L’obbligo di esibire il green pass viola la mia privacy? No, già il Consiglio di Stato ha detto che il green pass non viola la privacy (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/richiesta-di-green-pass-e-tutela-del-diritto-alla-riservatezza-sanitaria)

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