Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 25045 del 16 settembre 2021
Su ricorso del X S.p.A.., il Tribunale di Tivoli emetteva decreto ingiuntivo n. 50/2017 per l’importo di euro 501.607,68 oltre accessori e spese, nei confronti dello Stato della Libia, sulla base di fatture relative a percorsi di cura finalizzati al benessere psicofisico di persone di nazionalità libica affette da patologie. Lo Stato della Libia proponeva opposizione e formulava eccezioni relative alla incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli in favore del Tribunale di Roma (luogo di domicilio del debitore) e, quanto al merito, evidenziava l’insussistenza dell’autorizzazione da parte di esso Stato all’esecuzione delle prestazioni oggetto di causa.
Il Giudice adito si interrogava sull’applicabilità, al caso di specie, dell’istituto della c.d. ‘immunità giurisdizionale’ degli stati stranieri
La Suprema Corte ha precisato che l’immunità “finanche nella prassi internazionale, trova un’applicazione limitata ai soli atti compiuti dagli Stati iure imperii, secondo l’accezione ristretta che è propria di questo termine (v. già C. giust. 19-7-2012, causa C-154/11, Mahamdia) e che allude agli atti di governo (v. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28180)”
Nel caso di specie, l’accordo stipulato inter partes aveva ad oggetto: a) prestazioni terapeutiche, a seconda della patologia e del programma di recupero funzionale dì volta in volta individuato per singolo paziente libico (somministrate o in regime di ricovero o in regime ambulatoriale; b) la tariffa giornaliera per il ricovero ordinario; c) le modalità di fatturazione delle terapie relative ad ogni singolo paziente dallo Stato della Libia secondo le tariffe indicate nel listino ufficiale della Casa di Cura). Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di una transazione commerciale di diritto privato non avendo lo Stato della Libia agito iure imperii. L’obbligazione assunta dallo Stato libico e, quindi il debito facente capo ed esso Stato estero, scaturente dalle prestazioni riabilitative fornite dalla struttura sanitaria italiana, attiene ad un rapporto tra lo Stato libico e la predetta struttura, che ha stipulato con il primo una convenzione negoziale di fornitura di cure riabilitative. Ne deriva che la controversia, in relazione alla quale si è posta la questione dell’immunità dalla giurisdizione italiana, non interferisce con la realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali ovvero con la funzione sovrana dello Stato straniero, dato che non attiene all’esercizio tipico della potestà di governo. Né si rinvengono ragioni di interferenza con i poteri sovrani di autoorganizzazione dello Stato libico. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.