E’ ribadito dalla Corte dei Conti che il bilancio preventivo delle aziende sanitarie deve essere in pareggio


Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.111/2021/SRCPIE/PRSS

La Sezione, pur prendendo atto delle osservazioni dell’Azienda, ribadisce che i principi vigenti riflettono la necessità di predisporre il bilancio di previsione in pareggio.
D’altra parte, la Regione, alla richiesta istruttoria relativa alla specificazione delle motivazioni della mancata approvazione con delibera di Giunta dei bilanci preventivi delle Aziende sanitarie, ha precisato che la “redazione di questi ultimi in perdita” è circostanza ostativa per la loro approvazione.
La Sezione ritiene di evidenziare che la circostanza che i bilanci delle Aziende non siano approvati dalla Regione perché “redatti in perdita”, costituisce conferma di quanto più volte già sostenuto da questa stessa Sezione di controllo sulla necessità del rispetto del principio di pareggio di bilancio, affermato dal D.lgs.118/2011. D’altro canto, qualora si volesse – per mera ipotesi – accedere alla tesi per cui il d.lgs. n. 118/2011 avrebbe fatto venire meno per le Aziende del settore sanitario l’obbligo di pareggio, siffatta interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 97 co. 1 Cost., che stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci …” sia, ovviamente, con il disposto dell’art. 81 Cost., secondo cui “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”.
La Sezione evidenzia, infine, che per quanto il bilancio di previsione economico non abbia natura autorizzatoria, come per le altre pubbliche amministrazioni, non significa che non possa e non debba essere predisposto in pareggio, con le risorse a conoscenza dell’Azienda al momento della sua predisposizione, soprattutto dal momento in cui le previsioni di bilancio si traducono in budget di spesa. Le ulteriori risorse, che saranno attribuite all’Azienda, nonché i costi non contemplati nella previsione, concorreranno a determinare il risultato d’esercizio a consuntivo che, indubbiamente, è condizionato dall’obbligo di erogare servizi che sono fondamentali ed indispensabili. L’Azienda non appare, dunque, essersi conformata al dettato normativo vigente in materia.

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