Strage di Viareggio: la violazione delle norme per la sicurezza dei lavoratori non costituisce aggravante per la morte di soggetti estranei all’impresa

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 32899/2021

La Quarta sezione penale ha affermato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cod. pen., occorre la violazione di una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare, non essendo all’uopo sufficiente che l’evento si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in questione in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a., per le morti di soggetti estranei all’organizzazione di impresa, causate dall’incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l’attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio “lavorativo” bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria).

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