TAR Emilia Romagna, ordinanza n 444 del 28 settembre 2021
I ricorrenti in qualità di esercenti la potestà genitoriale hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Modena ha escluso i due figli minori rispettivamente dalla scuola d’infanzia “-OMISSIS-” e dall’asilo nido “-OMISSIS-” pur assicurando la disponibilità ad una collocazione alternativa.
Secondo i verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio, i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto)
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa quanto al “fumus boni iuris” la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale – a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica – appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;
Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”, la prevalenza dell’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione.