Consiglio di Stato, sentenza n. 6677 del 7 otttobre 2021
L’art. 1 del “Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146”, approvato con d..P.R. 30 novembre 1998, n. 502, stabilisce invece che:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:
a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta con particolare evidenza che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento (la prescrizione è nitida, e stabilita sia dalla norma primaria che da quella regolamentare).
In altre parole: non è in discussione soltanto la possibilità di confezionamento incontrollato (e rimesso sostanzialmente all’operato del cliente) nell’area di vendita come modalità astratta, ma ciò che nel caso di specie appare dirimente è che poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti.
I riferimenti contenuti nel ricorso in appello a circostanze fattuali quali la distanza dal banco vendita, l’illustrazione della procedura di confezionamento, la struttura degli erogatori, sono del tutto ininfluenti a fronte dell’accertata inidoneità della prassi in questione ad evitare il contatto del pane ad opera del cliente che poi lo riponga nel medesimo erogatore (dal quale successivamente altro consumatore, ignaro, lo prelevi).