L’Antitrust conferma: i giganti del web non possono sospendere gli utenti dalle piattaforme “liberamente”

Autorità Garante della concorrenza e del mercato, provvedimento CV 194

Molti di noi si sono accorti in questi giorni, collegandosi a Google, uno strano avviso sulla sinistra che recita: “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Estratto del provvedimento CV194 Google Drive Clausole Vessatorie”, che è la dovuta pubblicizzazione del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato contro Google (di identico contenuto anche quelli contro Dropbox, Icloud, che peraltro riprendono concetti già espressi nei procedimenti contro WhatsApp e l’app Pokemon Go).

Alcuni dei temi fondamentali erano: le piattaforme digitali possono “bannare” gli utenti (cioè: recedere liberamente) dei servizi gratuiti che offrono? E la loro responsabilità è limitata a ciò che scrivono nei loro termini di servizio, oppure valgono per loro pure le leggi generali (p.es.: in caso di perdita dei dati personali degli utenti)?

L’Antitrust ha stabilito quanto segue.

La clausola che prevede forme di esclusione e/o limitazione di responsabilità in capo a Google con l’eccezione del caso del suo mancato rispetto dei Termini di Servizio,  risulta in violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. b, del Codice del Consumo.

La clausola, così come formulata, consente alcune esclusioni di responsabilità a favore della Società, in particolare riguardo al corretto svolgimento dei servizi e alla loro qualità. L’utente, anche in caso di rispetto formale dei Termini di servizio da parte del Professionista, risulterebbe, dunque, impossibilitato a far valere ogni suo diritto nei confronti del medesimo, in caso di fornitura dei servizi di qualità inadeguata, tale da determinare perdite di dati, impossibilità di accedervi, ecc. La clausola in esame è, pertanto, idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

La clausola di cui al paragrafo II, lettera B) del presente provvedimento prevede il diritto esercitabile dal Professionista di decidere unilateralmente la sospensione o interruzione dei servizi Google, senza indicazione delle modalità e delle tempistiche con le quali verrà comunicato all’utente il relativo preavviso e gli verrà consentito di opporsi alla decisione della Società, e pertanto risulta in violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), del Codice del Consumo. In via preliminare, va rilevato – riguardo all’osservazione della Parte secondo cui non ci sarebbe alcun impegno vincolante per i consumatori, i quali possono recedere e interrompere l’utilizzo dei servizi Google in ogni momento, senza alcun costo o penalità e senza alcun obbligo di fornire giustificazioni – che è evidente e logico a fronte di questo, il riconoscimento della possibilità da parte della società di sospendere o interrompere il servizio nei confronti dell’utente nei casi di violazione dei Termini di servizio, e in caso di necessità di conformarsi alle leggi vigenti o alle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Ciò che, tuttavia, crea lo squilibrio a danno del consumatore è la possibilità, per il Professionista, di decidere unilateralmente, senza indicazione puntuale delle modalità e delle tempistiche con le quali verrà comunicato all’utente il relativo preavviso e gli verrà consentito di opporsi alla decisione della Società. La facoltà, riconosciuta nella clausola all’utente, “di risolvere il problema” che ha portato alla sospensione/interruzione, contestando quest’ultima, non appare nella sua genericità in grado di compensare lo squilibrio che si crea a causa della discrezionalità con cui Google può decidere di sospendere o interrompere il servizio e di darne comunicazione all’utente. Infatti, tale facoltà riconosciuta all’utente e prospettata dalla Parte come rimedio idoneo a controbilanciare la discrezionalità di cui gode il Professionista in ordine all’esecuzione della prestazione, risulta del tutto vaga e inefficace, in assenza di puntuali precisazioni su come il consumatore verrà informato delle motivazioni e delle modalità con cui contestarle, rispetto all’eventualità di una sospensione o interruzione del servizio. Le eventuali sospensioni o interruzioni dell’accesso ai servizi andrebbero infatti comunicate con un adeguato preavviso per garantire all’utente la sostanziale facoltà di difendersi, facendogli conoscere le modalità a disposizione con cui contestarle. La procedura che Google ha affermato di adottare in caso di sospensioni o interruzioni dell’accesso ai servizi è frutto di prassi, e non è codificata nella clausola in esame. La clausola in esame è, pertanto, idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle considerazioni sopra svolte la clausola in esame risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), del Codice del Consumo.

In merito alla nuova impostazione proposta per la clausola “Sospensione o interruzione dell’accesso ai servizi Google”, essa consente di superare i profili di vessatorietà contestati; infatti, assume rilievo quanto riportato nella nuova formulazione della clausola in esame nella parte in cui espressamente specifica che, in determinate circostanze, Google potrebbe sospendere od interrompere l’accesso ai propri servizi ad alcuni utenti, dando loro quando possibile un preavviso “di almeno 7 giorni”, al fine di assicurare al consumatore l’esercizio di una sostanziale forma di contraddittorio. Infatti, si ritiene che nella nuova versione proposta non sarebbe consentito a Google di godere di assoluta discrezionalità nel determinare se e quando sospendere od interrompere l’esecuzione del contratto, essendo limitata tale possibilità ai soli casi espressamente menzionati dalla clausola stessa ed essendo prevista una procedura di preavviso all’utente, tale da consentirgli di reagire alla decisione della società. La proposta riguardante il periodo di preavviso di sette giorni appare idonea, dato anche il mezzo di diffusione (via e-mail) di tale avviso e l’informativa ivi contenuta sulle possibili azioni consentite all’utente, a garantire che questi sia informato tempestivamente della misura adottata, fornendogli anche la possibilità di interagire con Google, al fine di dirimere le questioni controverse durante il periodo di preavviso. Infine, Google si riserva il diritto di non fornire il preavviso all’utente solo in alcuni casi estremi (immediata necessità di bloccare un account per interrompere comportamenti criminosi, ecc.).

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