Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, senteza n. 842 dell’11 ottobre 2021
Ha chiarito il C.g.a. che la commistione fra discrezionalità tecnica e amministrativa deriva anche dalla compartecipazione di due organi a detta attività valutativa, la Commissione di gara, organo tecnico nella composizione e nell’attività che svolge, e il rup, nel quale alle competenze tecniche si aggiunge il potere di scelta amministrativa, in quanto organo dell’Amministrazione.
Ha aggiunto che la discrezionalità trova il proprio fondamento nel diritto UE, che delinea detta causa di esclusione come facoltativa (art. 57 par. 4 della direttiva 2014/24, come interpretato da Corte giust., sez. IV, 19 giugno 2019, C-41/18);
Essa si esplica innanzitutto sull’an: la richiamata lett. c) non fa derivare l’esclusione da una circostanza indipendente dalla volontà dell’Amministrazione, al pari delle fattispecie escludenti di cui ad altre lettere del medesimo comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 (sottoposizione a fallimento, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza …) ma dalla dimostrazione della stazione appaltante circa l’inaffidabilità dell’operatore economico: benché la disposizione individui i gravi illeciti professionali come causa della valutazione discrezionale di inaffidabilità, essa non stabilisce un rapporto di necessarietà fra le due situazioni, il verificarsi del grave illecito professionale e la valutazione di inaffidabilità: una volta accertato il grave illecito professionale, l’Amministrazione adotta il provvedimento espulsivo solo laddove ritenga che la commissione di detto illecito abbia reso l’operatore economico inaffidabile (Cons. St., sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367).