Vendere l’immobile dell’ASL senza individuare una nuova sede è foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 283 del 11 ottobre 2021


Principi di elementare ragionevolezza, di doverosa programmazione delle macroscelte gestionali e logistiche, di buon andamento della P.A., di correttezza e rapidità dell’azione pubblica da parte dei dirigenti apicali coinvolti nella alienazione de qua, reclutati e ben retribuiti per pluriennali comprovate e rilevanti capacità manageriali, avrebbero infatti dovuto indurre il direttore generale della ASL ad addivenire alla vendita della sede solo dopo aver acclarato, con rigorosa meticolosità, analisi del territorio e dovuti studi preliminari, la sede certa di destinazione, presso la quale erano sicuramente da espletare lavori di adattamento, ma sicuramente non di durata pari ad oltre anni 5, tempo eccessivo persino per edificare ex novo una nuova sede espropriando terreni privati e, a maggior ragione per riadattare un edificio preesistente.
La scelta che questa Corte reputa dunque irragionevole e foriera di danno erariale non è dunque né la avvenuta alienazione privatistica (ben possibile ex lege) in luogo di gara pubblica, né il pagamento di un prezzo di vendita alla finanziaria di CDP s.p.a. asseritamente sottostimato (ma di cui non vi è prova alcuna in atti, che evidenziano invece la congruità del prezzo), né il pagamento di canoni locativi in luogo di comodato gratuito (non “pretendibile” dalla ASL dalla proprietaria finanziaria di CDP), ma va individuata nella irragionevole protrazione della suddetta locazione onerosa per oltre 5 anni, in spregio di principi di ragionevole e lucida programmazione gestionale di un mutamento di sede e di conseguente oculata spesa di denari pubblici.
Persino un soggetto esterno ai fatti, ovvero il notaio incaricato del rogito di vendita, con e-mail del 15 dicembre 2014, nel comunicare con il dott. X, evidenziava l’anomalia della assenza, al momento della vendita, di una scelta certa della definitiva destinazione allocativa della ASL alienante, scrivendo: “..Poiché vi è già un’indicazione di 3 sedi possibili (sarebbe forse stato meglio che ci fosse già la determinazione di una sola sede)….”. Ma anche tale monito di soggetto “terzo” ed esperto di diritto non è stato ascoltato.

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