Corte di Cassazione, sentenza n. 28166 del 14 ottobre 2021
Alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., ord. 9.11.2017, n. 26603 e Cass., ord, 13.5.2019, n. 12659) “a seguito della caducazione dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2014, n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9, R.d.l. n. 692/1923 e 27, I. n. 370/1934, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale” (così testualmente Cass. 26603/2017), conclusione cui “non osta il fatto che quest’ultima normativa sia stata abrogata espressamente, non dall’art. 18 bis, ma dall’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 66/2003 (nel testo modifcato dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 213/2004), disposizione quest’ultima non fatta oggetto della pronunzia di costituzionalità” (così ancora Cass. 26603/2017).
Ciò in quanto sussistono vari elementi esegetici che consentono di ritenere la sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 in toto abrogativa del sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs n. 66/2003.