Per le sanzioni in materia di orario di lavoro, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28166 del 14 ottobre 2021

Alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., ord. 9.11.2017, n. 26603 e Cass., ord, 13.5.2019, n. 12659) “a seguito della caducazione dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2014, n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9, R.d.l. n. 692/1923 e 27, I. n. 370/1934, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale” (così testualmente Cass. 26603/2017), conclusione cui “non osta il fatto che quest’ultima normativa sia stata abrogata espressamente, non dall’art. 18 bis, ma dall’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 66/2003 (nel testo modifcato dall’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 213/2004), disposizione quest’ultima non fatta oggetto della pronunzia di costituzionalità” (così ancora Cass. 26603/2017).

Ciò in quanto sussistono vari elementi esegetici che consentono di ritenere la sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 in toto abrogativa del sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs n. 66/2003.

Comments are closed.