Raccolta fondi per il sisma: i gestori di telefonia sono agenti contabili?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 753 del 18 ottobre 2021

In data 21 febbraio 2018 e 12 novembre 2019 sono stati depositati presso la Sezione giurisdizionale del Lazio i conti giudiziali resi dai gestori di telefonia relativi alle donazioni in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma e raccolte mediante l’attivazione del numero solidale 45500 relativi ai periodi dal 24 agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2018
Il Dipartimento della Protezione civile ha, al riguardo, comunicato che i gestori di telefonia aderenti all’iniziativa, una volta iniziata la raccolta, hanno provveduto a comunicare con cadenza periodica le cd “promesse di donazione”, vale a dire il totale delle telefonate ricevute sul numero solidale, e successivamente – a fronte dell’avvenuto pagamento delle fatture emesse per le relative linee telefoniche – ciascun gestore ha quantificato l’ammontare dell’effettivo incasso e ha proceduto al versamento delle somme riscosse sul conto corrente di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Con nota del 6 novembre 2019 il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto al deposito dei conti relativi alla gestione 2017 e 2018, rappresentando, tuttavia, che detta istruttoria si è rivelata particolarmente complessa in quanto: a) alcuni operatori non si sono riconosciuti nella qualifica di “agente contabile”, motivo per cui non hanno volutamente compilato il predisposto “modello 21” secondo le indicazioni fornite; b) altri gestori non sono stati in grado di presentare il report giustificativo contenente il totale delle chiamate/sms e relativi importi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 giugno 2014, adducendo, al riguardo, motivazioni diverse come: il rispetto della normativa relativa al “Codice della Privacy” (TWT Spa), la dismissione dei sistemi informatici in uso conseguente alla fusione con altra società (WIND Telecomunicazioni spa e H3G spa), la mancata possibilità di riallineamento dei dati, la scadenza dei tempi di conservazione delle informazioni e l’impossibilità di recuperarli in epoca successiva (Coop Italia, Uno Communication Spa, Wind 3 spa, Tim Spa, Cloud Italia Telecomunicazioni Spa).


Secondo il Collegio le somme che i clienti di un operatore di telefonia chiedevano di addebitare sul proprio conto telefonico e di trasferire al beneficiario, erano suscettibili di acquisire natura pubblica solo nel momento in cui il contratto si perfezionava e cioè quando gli operatori telefonici, su mandato del loro cliente, riversavano le somme sul conto corrente dedicato e la Protezione civile manifestava l’intenzione di accettare la somma, anche attraverso la trattenuta degli importi incassati.
Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene che l’attività posta in essere dagli operatori di telefonia in attuazione del Protocollo di intesa del 2014, non possa qualificarsi come attività propria di un contabile pubblico, sebbene come una modalità di raccolta di somme donate liberamente per finalità di solidarietà sociale, attraverso uno strumento di pagamento messo a disposizione dalle società nell’ambito del rapporto privatistico che le lega ai clienti; somme che dunque acquistano natura pubblicistica solo nel momento in cui vengono riversate alla Protezione civile sul conto della Tesoreria

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