Illegittimo il provvedimento di decadenza per la farmacia, senza previa contestazione

TAR Lazio, sentenza n 10708 del 19 ottobre 2021

Si deve concordare con la costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che afferma che, da un lato, “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell’esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l’assegnazione di termini per deduzioni” (T.A.R. Puglia, Bari , sez. III , 10/01/2013 , n. 24; T.A.R. , Lazio, Roma, sez. III , 20/11/2003 , n. 0435) e, dall’altro lato, che “ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell’esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità (per la regione Lazio, il sindaco), ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura. Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435).


Nel caso in questione il Sindaco del Comune, dopo aver appreso alla fine del 2019 dalle risultanze delle ispezioni effettuate dalla ASL territorialmente competente e dalla Polizia Locale che la farmacia era chiusa e tanto più a seguito della notifica da parte della Curatela del 17.05.2021 dei motivi della chiusura e della volontà di riattivare al più presto il servizio, è rimasto silente, non avvisando (come fatto invece in altre ipotesi, relative ad esempio alla farmacia comunale) il Fallimento della sua contrarietà alla chiusura e della eventuale valutazione negativa delle ragioni alla base di essa, con conseguente impossibilità per l’interessato di desumere da tale inerzia l’opposizione dell’Amministrazione alla chiusura e l’avvio di un procedimento di decadenza.

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