Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 368 del 19 ottobre 2021
Con atto di citazione la Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente ha convenuto in giudizio X, per sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell’Azienda Sanitaria. Il danno erariale ipotizzato discende dalle condotte penalmente rilevanti accertate, a carico del convenuto, nella sua qualità di .. in servizio presso l’Azienda, consistenti nel compimento di atti di violenza sessuale a carico di alcune pazienti.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria per il danno all’immagine della pubblica amministrazione, si ricorda che “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”, essenzialmente quindi a titolo di danno consequenziale al compimento di reati contro la pubblica amministrazione.
Il fondamento del danno all’immagine della pubblica amministrazione sarebbe costituito dalla lesione del “prestigio” che si risolve, in buona sostanza, in un pregiudizio alla concretezza della cura degli interessi attribuiti.
Il codice di giustizia contabile ha, da ultimo, con l’articolo 51, comma 6, dettato una formulazione apparentemente differente delle condizioni della relativa azione erariale, abrogando il primo (ma non il secondo) periodo del citato comma 30-ter, nonché il sempre citato articolo 7 della legge 97/2001.
La trasmissione delle sentenze di condanna è ora disciplinata dal citato articolo 51, comma 7. Tale norma si riferisce, tuttavia a “i delitti commessi a danno delle stesse” (pubbliche amministrazioni).
Conseguentemente, per quanto rileva nella presente sentenza, la possibilità giuridica che condiziona l’azionabilità del danno all’immagine delle pubbliche amministrazioni è rappresentato dalla pronuncia di una condanna irrevocabile per reati lesivi di interessi propri delle medesime.
Nella presente fattispecie, invece, emerge dagli atti di causa la sentenza per cui è stata disposta la condanna discende dal compimento degli atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale.
Pertanto, in considerazione del carattere individuale dell’interesse leso dalle condotte criminose, la condizione dell’intervenuta condanna per reati a danno della pubblica amministrazione non risulta sussistente e la relativa azione è di conseguenza inammissibile per difetto della possibilità giuridica di azionare il relativo diritto.