Finanziamento UE del 1994 perso per mancanza di autorizzazioni e risarcimento alla società privata. Dopo 27 anni nessun colpevole

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, sentenza n. 237 del 27 ottobre 2021

Con decisione 16.12.1994 la Commissione della Comunità europea approvava un contributo per il porticciolo turistico di San Felice, nel Comune di Chioggia. Conseguentemente, con atto notarile del 30.11.1995 veniva costituita una società tra 12 soggetti privati, denominata “Porto turistico San Felice s.p.a”

Cominciava quindi una girandola di ritardi nelle autorizzazioni, delibere e revoca di delibere, contenzioso amministrativo sulle revoche e condanna del Comune.

Infatti con la sentenza definitiva n. 1272 del 5 marzo 2010 il Consiglio di Stato, confermando l’illegittimità di tre deliberazioni del Comune di Chioggia, ha condannato il Comune a un risarcimento di complessivi euro 1.844.389,42.

Nei mesi di febbraio e marzo 2017, su richiesta del Requirente, il Comune notificava gli atti di costituzione in mora per la somma di € 1.911.632,96 (comprensiva del risarcimento pagato alla società, delle spese di lite, per consulenze legali e per i due commissari ad acta) nei confronti degli ipotizzati responsabili (amministratori e funzionari) che avevano revocato, tra gli altri atti, il piano particolareggiato adottato nel 1997 e dato l’avvio al contenzioso avviato dalla San Felice S.p.a. dinanzi al giudice amministrativo.

 La Guardia di Finanza procedeva altresì a sentire in audizione le persone considerate a conoscenza dei fatti. Veniva inoltre acquisito l’accordo transattivo, in cui l’Amministrazione Comunale, riconoscendo il perdurante interesse pubblico alla realizzazione del porto turistico, si impegnava ad adottare entro dieci giorni gli atti necessari e a rilasciare la concessione edilizia entro trenta giorni dalla relativa istanza. Di conseguenza le parti convenivano reciprocamente di rinunciare ai rispettivi appelli proposti avanti il Consiglio di Stato. La rinuncia da parte della società privata non vi era, e non era nemmeno eccepito dal Comune in sede giurisdizionale il raggiungimento dell’accordo, che avrebbe portato all’estinzione del giudizio.

Alla fine, essendo la vicenda molto complessa e con una pluralità di attori, nessuno è stato condannato dalla Corte dei Conti, poichè non è stata raggiunta la prova di un’omissione grave nel comportamento dei singoli convenuti.

Come dire, tutti colpevoli, nessun colpevole, solamente tanti soldi persi

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