Anac, Atto del Presidente del 21 ottobre 2021
Intervenendo sul caso posto da un’Azienda sanitaria della Lombardia, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla necessaria rotazione degli incarichi. Con una raccomandazione del Presidente del 21 ottobre 2021, viene ribadito che il principio della rotazione “deve essere un obiettivo effettivo, documentabile e verificabile” delle aziende sanitarie, nonostante le possibili difficoltà avanzate in considerazione della complessa struttura organizzativa e della presenza in organico di profili professionali specifici.
In particolare, secondo Anac:
“Per il personale medico, inquadrato nel ruolo dirigente, le posizioni di maggiore criticità potrebbero essere quelle relative alla direzione di unità operative complesse, a valenza dipartimentale e dipartimenti.
Le posizioni di Capo dipartimento (funzioni prevalentemente gestionali), devono essere assegnate per concorso, seppure la scelta avvenga all’interno di una rosa di idonei: poiché sotto il profilo del requisito soggettivo l’incarico di Capo dipartimento deve essere conferito ad un Dirigente di UOC tra quelli afferenti al dipartimento, è possibile ritenere che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano potenzialmente suscettibili di ricoprire a rotazione l’incarico. Altra ipotesi potrebbe essere quella di una rotazione a livello dei dipartimenti di uno stesso territorio, ad esempio provinciale”. “Nel caso ci siano più presidi – spiega Anac -, i Direttori di distretto e i Direttori medici di presidio, svolgendo funzioni prevalentemente gestionali e meno clinico-assistenziali, potrebbero essere potenzialmente assoggettabili al processo di rotazione. “
Pur essendo la rotazione dei dirigenti una potente misura anticorruzione, Anac in questo caso sembra dimenticare dei vincoli giuridici importantissimi. Già la rotazione è di difficile attuazione per gli incarichi amministrativi, ma per i direttori di struttura complessa (c.d. primari), direttori di dipartimento e direttori di presidio, è impossibile.
Infatti, mentre di solito chi accede alla qualifica di dirigente amministrativo nella PA, accede semplicemente ad una qualifica e non vince un concorso per un determinato ufficio, chi diventa “primario” vince un concorso per quel determinato reparto.
Inoltre, chi diventa “primario” di un reparto, non è solo medico, o solo medico specializzato, ma è un medico specializzato in una determinata materia, che non è fungibile con qualsiasi altra, o con altre analoghe. Ma chi lo dice che non è fungibile? La legge! E il dettaglio è talmente normato che vi è un decreto del Ministro della sanita’ del 30 gennaio 1998 (e successive modificazioni) che reca le “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”. Detto in soldoni, una qualsiasi azienda sanitaria non può decidere che in un reparto di cardiologia ci vada anche uno specializzato, per esempio, in pneumologia, o in angiologia, e, se decidesse di non attenersi alle tabelle del Ministero, porrebbe in essere un atto illegittimo.
Ma i primari non possono ruotare tra reparti uguali? No, per un semplice motivo: avere due reparti uguali nella medesima struttura ospedaliera è anomalo, tanto anomalo che quando vi sono tali situazioni la Corte dei Conti prima o poi indaga. Per ogni struttura complessa il bacino di utenza è determinato dalla legge e dalla Regione , quindi reparti uguali nello stesso ospedale o a breve distanza (meno di 40-50 km) sono di solito anomali e illegittimi. E lo stesso dicasi per i presidi, cioè per gli ospedali. Si pensi che secondo il DM 70/2015 ci dovrebbe essere un ospedale sede di pronto soccorso distante dal centro abitato più lontano almeno un’ora di auto (cfr. punto 9.2.1 del decreto)!
Ma un primario non può ruotare in un altro reparto compatibile con la propria specializzazione? No, appunto perchè il concorso che ha superato era per quel determinato reparto, e non per tutti i reparti compatibili. Infatti, quando un primario decide di cambiare azienda sanitaria, per avere l’incarico di primario deve superare il concorso specifico indetto da quell’azienda per quella struttura complessa.
In sintesi, di norma in un’azienda sanitaria un direttore di struttura complessa è “unico”. In qualche azienda sanitaria particolarmente grande che si articola su tanti presidi ospedalieri, ci potrebbero essere due reparti omologhi a distanza di almeno 50 km l’uno dall’altro. Tuttavia, anche in questo caso, sarebbe con grande probabilità dichiarato illegittimo lo “scambio” di primari, appunto perchè il concorso è specificatamente indetto per una determinata struttura. Lo stesso argomento vale per i direttori di presidio.
E i direttori di dipartimento? No, nemmeno quelli sono interscambiabili. Anac propone: visto che sono scelti tra i direttori di struttura complessa, si fa a rotazione. L’Autorità, però, dimentica dei particolari importantissimi: all’incarico di direttore di dipartimento è connessa un’indennità, anche abbastanza cospicua, per cui il fatto che la revoca dell’incarico debba avvenire perchè “dobbiamo ruotare”, appare, francamente, assurdo. Qui Anac sembra che stia scegliendo il “capoclasse” delle elementari (che si faceva fare a rotazione per accontentare tutti). L’incarico di direttore di dipartimento reca con sè poteri, responsabilità e indennità, che non possono essere attribuiti a prescindere da ogni merito e capacità, e non possono essere revocati a prescindere dai risultati positivi o negativi!
Quindi, la rotazione dei dirigenti sanitari invocata dall’Anac è assolutamente irrealizzabile, non solo di fatto, ma anche per motivi di diritto.