Il Tribunale dell’Unione Europea rigetta la richiesta di sospendere il regolamento sul “green pass” proposto dai cittadini italiani

Ordinanza del Presidente del Tribunale, 29 ottobre 2021, causa T‑527/21 R


Nel caso di specie nessun argomento dei ricorrenti dimostra, prima facie, il carattere manifesto della presunta violazione.
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libertà di circolazione, qualora non si sottopongano a trattamenti medici invasivi contrari alla loro volontà, comporterebbe una limitazione diretta della loro libertà personale, quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall’articolo 15 della medesima, si deve constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento.
Inoltre, i ricorrenti non producono nessun elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore. In effetti, il regolamento impugnato mira proprio a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali dell’UE.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la violazione dei loro diritti fondamentali avrebbe causato loro danni materiali, occorre ricordare che, salvo circostanze eccezionali, un danno di carattere economico non può essere considerato irreparabile o anche solo difficile da riparare dato che, come regola generale, esso può costituire oggetto di un successivo risarcimento finanziario (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV/Consiglio, T‑542/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
29 Vero è che, anche in caso di danno di carattere puramente pecuniario, un provvedimento provvisorio si giustifica ove risulti che, in mancanza di tale provvedimento, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la propria sopravvivenza finanziaria, poiché non disporrebbe di una somma che dovrebbe normalmente permetterle di far fronte a tutte le spese indispensabili per sopperire ai propri bisogni elementari sino al momento in cui intervenga una pronuncia sul ricorso principale (v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV/Consiglio, T‑542/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, per poter valutare se il danno lamentato presenti un carattere grave e irreparabile e giustifichi quindi la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione dell’atto impugnato, il giudice del procedimento sommario deve disporre, in ogni caso, di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio e consentano di valutare le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancanza dei provvedimenti richiesti [v. ordinanza del 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
31 Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni concrete e precise, suffragate da documenti certificati dettagliati.

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