Il legislatore ha messo fine ad una “querelle” che vedeva contrapposti ANAC e Consiglio di Stato da una parte, e Corte dei Conti dall’altra parte.
In particolare le prime due autorità avevano sottolineato che il regolamento disciplinante la concessioni di incentivi per funzioni tecniche non potesse disporre per il passato, rispetto alla data di approvazione (https://iusmanagement.org/2021/04/15/consiglio-di-stato-e-anac-avvertono-il-regolamento-per-funzioni-tecniche-non-puo-essere-retroattivo/), mentre la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie con questione di massima importanza sollecitata dalla sezione regionale dell’Emilia Romagna, ha disposto il contrario (https://iusmanagement.org/2021/10/29/incentivi-per-funzioni-tecniche-ex-progettazione-puo-essere-in-parte-retroattivo-per-la-corte-dei-conti/)
E’ quindi intervenuto il legislatore che con il decreto legge 10 settembre 2021 , n. 121,
convertito, senza modifiche per quanto riguarda l’art. 5 comma 10, con legge 9 novembre 2021, n. 156, ha stabilito:
10. Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Quindi ora le condizioni sono:
procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
prestazioni anche già eseguite;
stanziamenti già accantonati;
approvazione del regolamento, anche successivamente alle prestazioni