I dati dei “controlli difensivi” non potevano essere usati per provare l’inadempimento del lavoratore (prima del jobs act)

Corte di Cassazione, sentenza n 32760 del 9 novembre 2021

E’ bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l’entrata in
vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (cd.Jobs Act) che ha modificato l’art. 4 L. n 300\70.

Nel precedente quadro normativo l’orientamento della Corte (Cass.
n.16622\12, Cass. n.19922\16), da cui non si ha motivo di discostarsi, evidenziava l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Ne consegue che, nella specie, i dati acquisiti dal datore di lavoro nell’ambito dei suddetti controlli difensivi non potevano essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore.

La sentenza impugnata ha correttamente sottolineato la circostanza che i fatti accertati mediante il sistema informatico sono stati sostanzialmente utilizzati per contestare al lavoratore la violazione
dell’obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (anche il richiamo contenuto nella lettera di contestazione disciplinare alla ‘policy’ aziendale è strettamente correlato all’obbligo di utilizzo di internet dalla rete aziendale esclusivamente quale strumento di lavoro senza fare cenno alcuno alla particolare pericolosità dell’attività di collegamento in rete rispetto all’esigenza di protezione del patrimonio aziendale).
Ciò ricade tuttavia nel divieto, all’epoca vigente, di non poter utilizzare i dati raccolti tramite la rete per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori attraverso l’uso degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

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