Anche il venditore è responsabile nel caso di vendita di mascherine con marchio CE contraffatto, non solo l’importatore

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n 39356 del 3 novembre 2021

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La fattispecie è relativa ad un sequestro preventivo per i reati di cui agli art. 515 e 517 cod. pen. (vendita di mascherine di tipo chirurgico con marchio CE contraffatto, senza la prescritta certificazione di conformità).

Sulla base degli atti di indagini risultava che la società ricorrente aveva acquistato dalla milanese X s.p.a. N. 299.600 mascherine. La X aveva sdoganato la merce importata dalla Cina presso l’aeroporto di Malpensa e ceduto poi le mascherine anche alla società Y. Quest’ultima aveva rilevato che era onere della società importatrice controllare la conformità della merce alla normativa interna (veridicità del marchio CE), non della società Y . s.r.l. La X s.p.a. quale importatore della merce aveva pubblicizzato le mascherine come dotate di marchio CE e garantiva, alla Y s.r.I., la regolarità della documentazione con il rispetto delle normative italiane e comunitarie. Il packaging e l’etichettatura delle mascherine sono stati effettuati dalla venditrice X s.p.a. senza alcuna modifica da parte della società ricorrente. La buona fede della società ricorrente risulta, quindi, in maniera evidente; responsabile risulta solo l’importatore (ex art. 162, del Regolamento UE 9 ottobre 2013 n. 952).


Il Collegio, però, ha confermato il provvedimento impugnato, ed in particolare rileva come la società ricorrente aveva venduto mascherine chirurgiche con marchio CE contraffatto e senza la prescritta certificazione di conformità e di “conseguenza idonee ad indurre in inganno i compratori sulla qualità del prodotto”. Infatti, “Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio la consegna di merce – nella specie, occhiali da sole – recante la marcatura CE – indicativa della locuzione “China Export” – apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE – Comunità Europea -, poichè l’apposizione di quest’ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo” (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud., dep. 06/11/2014, Rv. 260914 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 17686 del 14/12/2018 Ud., dep. 29/04/2019, Rv. 275932).

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