Corte di Cassazione, sentenza n 34813 del 17 novembre 2021
Il ricorrente lamenta la lesione del diritto all’autodeterminazione della donna, ammalata di un male incurabile, la quale, se consapevole tempestivamente della malattia infausta, avrebbe avuto la facoltà di determinarsi liberamente nella scelta dei percorsi da intraprendere nell’ultima fase della sua vita. Pertanto, ciò che rileva in questa sede non è la lesione del bene salute o della perdita di chance, quanto la lesione di un bene autonomo di per sé risarcibile in quanto tutelato dalla Costituzione.
Nel caso in oggetto la condotta del medico non ha cagionato la morte della paziente che, secondo la Corte d’appello, si sarebbe comunque verificata, ma ha comportato un peggioramento del periodo rimanente.
Pertanto, il mancato accertamento del nesso causale tra la condotta del sanitario e il decesso della paziente può fondare la non risarcibilità del danno non patrimoniale correlato al decesso della stessa ma non anche la non risarcibilità di un diverso bene giuridico quale per l’appunto la lesione al diritto di autodeterminarsi.
A tal proposito si richiama Cass. n. 29983/2019. In tali casi il risarcimento del danno non patrimoniale dovrà esser riconosciuto quale conseguenza dell’autonoma lesione del diritto all’autodeterminazione. In conclusione il principio che la Corte d’appello dovrà applicare è il seguente: In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere “cosa fare”, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito.