Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C‑140/20
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che:
– imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di conservare, in modo preventivo, generalizzato e indifferenziato, i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione degli utenti finali di detti servizi per finalità diverse dalla salvaguardia della sicurezza nazionale di fronte a una minaccia che risulti reale e attuale o prevedibile;
– non subordini l’accesso delle autorità competenti ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione conservati ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.