Corte di Cassazione, sentenza n. 16393 del 10 giugno 2021
La disposizione dell’art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 – che prevede la decadenza dall’impiego per determinate ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio quale conseguenza di un comportamento inadempiente e colpevole del dipendente – non è applicabile nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, nel cui ambito le predette ipotesi sono destinare ad essere regolate come vicende di rilievo disciplinare, con conseguentemente operatività delle regole procedurali previste nel predetto settore, che non ammette automatismi espulsivi.