Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n 41793 del 17 novembre 2021
La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato la questione dell’incidenza della normativa sopravvenuta – art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, conv. con modif. con legge n. 77 del 2020 – sulla fattispecie di peculato e ha stabilito il principio secondo cui “in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche …, atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. ( Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724 ).
Ha così chiarito, dopo una puntuale disamina del rapporto dello ius superveniens con la fattispecie di peculato alla stregua degli approdi giurisprudenziali più significativi in punto di effetti penali della successione di leggi extra-penali, che la novella ha “fatto venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio” – Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286 -. L’ambito applicativo della fattispecie di peculato non ha subito modifiche, e ciò si rileva agevolmente dal raffronto delle due fattispecie, quella precedente e quella successiva alla modifica extra-penale. La norma sopraggiunta ha inciso soltanto sullo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno, non più incaricato o custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune e ora soggetto obbligato solidalmente al versamento della imposta; ma la nozione di incaricato di pubblico servizio non è mutata e non è mutata di conseguenza neanche la fattispecie di peculato.