Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 36373 del 24 novembre 2021
I ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’esclusione dal regime fiscale (legge 17 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020, art. 1, comma 692, regime fiscale forfetario con aliquota unica al 22 % sul 76% ), per contrasto col Trattato UE, con la Carta fondamentale dei diritti UE, con gli artt. 2, 3, 53 cost., con le previsioni della Carta delle nazioni unite, e hanno chiesto al tribunale di condannare le amministrazioni convenute al risarcimento dei danni, affermando che “la predisposizione” o “la mancata rimozione con decreto-legge della disposizione de qua ed il mancato adoperarsi (..) anche da parte dell’Agenzia delle Entrate prima e dopo l’approvazione della L. di bilancio 2020″ costituiscono fatti illeciti ex art. 2043 cod. civ. o comunque integrano l’inadempimento “di obblighi stabiliti dall’ordinamento comunitario, costituzionale ed internazionale”.
Così inteso l’oggetto della domanda è da affermare che la causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il bene della vita unicamente dedotto in giudizio attiene al danno derivato dalla “predisposizione” e presentazione” del d.d.l. di bilancio poi approvato, il cui contenuto si dice illegittimo, e dal “mancato adoperarsi” delle autorità convenute per la successiva rimozione o modifica; non anche invece all’accertamento del regime fiscale in sé considerato, che non è minimamente in discussione.
Inoltre, rispetto alla pretesa risarcitoria, non è fondatamente richiamabile il concetto di difetto assoluto di giurisdizione, giacché codesto propriamente attiene all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice. Laddove la postulazione riguardi invece i fondamenti di una pretesa risarcitoria, la lite per definizione sovviene alla materia dei diritti soggettivi, e a fronte di affermati diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, non può escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia paventata come dipendente dall’esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica o dalla predisposizione, presentazione, o mancata modifica di un atto legislativo.