Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 200 del 25 novembre 2021
Nella specie non essendo in contestazione che il dott. X – in quanto dirigente medico che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo – potesse svolgere senza autorizzazione attività extramoenia, viene in rilievo il tema se nell’ambito di tale attività sia da ricomprendere solo attività che sia riferibile all’attività libero professionale in campo sanitario immediatamente riconducibile alla qualità di medico, ovvero qualsiasi altra attività (compresa quella di presidente di una fondazione) che esuli dallo stretto riferimento alla professionalità specifica per la quale è stato assunto ed è remunerato dalla Amministrazione sanitaria di appartenenza.
In proposito non si può non rilevare che la possibilità di ricomprendere nell’ambito della attività extramoenia – specificamente prevista nell’ambito della normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria – attività non immediatamente riconducibile a quella sanitaria è decisamente esclusa da una lettura sistematica della disciplina (artt. 15 quater e ss. d. lgs n. 502/1992) che nel regolare le deroghe al regime (ordinario) di esclusività, richiama esclusivamente il contesto – specifico e qualificato – dell’esercizio da parte del medico di attività libero professionale medica, attività, cioè, di analogo contenuto rispetto a quella svolta per conto dell’Amministrazione di appartenenza
Nella normativa di riferimento appena richiamata non è infatti espressamente prevista alcuna attività ulteriore rispetto a quella sanitaria o che non sia riferibile all’esercizio delle competenze specifiche che connotano il profilo professionale del medico iscritto all’albo. In altri termini, nessuna norma legittima nell’attuale ordinamento una interpretazione del concetto di prestazione sanitaria extramoenia non ancorata ai limiti dell’esercizio della professione sanitaria