CTR Campania, sentenza n. 7369 del 25 ottobre 2021
Oggetto del giudizio è il pagamento del ticket, ossia la quota – a carico del privato – di partecipazione alla spesa sanitaria pubblica: l’esame deve concentrarsi, dunque, sulla verifica della natura di tributo del suddetto ticket.
Orbene, la giurisprudenza riconosce la natura di tassa al ticket sanitario in maniera chiara ed inequivocabile: la Suprema Corte è stata chiamata più volte a decidere sulla giurisdizione nella materia de quo e si è pronunciata sempre nella stessa direzione, indicando la giurisdizione del Giudice tributario per le controversie inerenti l’obbligazione tributaria (cfr., Cass., Sezioni Unite, 9 gennaio 2007, ord. n. 123).
Il ticket sanitario, infatti, è stato introdotto dal D.L. n. 382/1989, qualificandolo come forma di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti, contestualmente prevedendo casi di esenzione. Anche il successivo D.Lgs. n. 124/1998 ha continuato a riferirsi al ticket nei medesimi termini, precisando – all’articolo uno – che nell’ambito dei ·livelli essenziali di assistenza efficaci sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell’assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. Tali norme hanno fissato, poi, i criteri di partecipazione ed esenzione per i singoli assistiti in ragione della condizione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia.
La natura di tributo dei ticket sanitari, inoltre, può essere ravvisata a contrario in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, del DPR 633/1972 (Istituzione e disciplina sull’Imposta sul Valore Aggiunto): “non sono invece considerate attività commerciali … le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale” da interpretare in combinato disposto con l’art. 55 del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR) in relazione ai redditi di impresa.
Anche la giurisprudenza di merito è orientata nel senso della natura di tassa del ticket sanitario (cfr, ex multis, CTP di Napoli, sent. n. 10028/33/2018; CTP di Napoli, sent. n. 3673/35/2020; CTP di Reggio Emilia, sent. n. 235/02/2020), Rebus sic stantibus, è indubbio che la controversia de qua rientri nella previsione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/92, con conseguente giurisdizione delle Commissioni Tributarie.