A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali.
Tale interpretazione si fonda sul dato letterale delle disposizioni esaminate, siccome novellate nei precitati termini, ed appare pienamente coerente con la lettura sistematica dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad accelerare le assunzioni gestite a livello centrale. Ed invero, come di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “un’interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l’applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR). Ne consegue che, in risposta al quesito in epigrafe, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.