RGS, Circolare n. 28 del 2 dicembre 2021
Pervengono da numerose Ragionerie territoriali dello Stato richieste di chiarimenti, volte ad acquisire l’indirizzo di questo Dipartimento circa i criteri da applicare in sede di controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore
Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile. (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893)
Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.