Il calcolo del valore complessivo dell’appalto non cambia nemmeno se sono previsti 54 piccoli lotti “sotto soglia”

ANAC, Delibera numero 774 del 24 novembre 2021

In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall’art. 35 co. 1 d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti “sopra soglia”. 

In particolare in relazione agli affidamenti assegnati dalla Provincia di X per la gestione del servizio di spazzamento neve, è emerso che la stazione appaltante ha adottato n. 54 distinte procedure per l’affidamento di contratti triennali, svolte ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 (al tempo vigente), per importi singolarmente inferiori alla soglia comunitaria, ma complessivamente superiori alla stessa soglia.

Nel caso di specie, la identità dei servizi ha dato luogo all’espletamento di una ripartizione in lotti su base territoriale, che non giustifica il diverso metodo di calcolo utilizzato dalla stazione appaltante e che ha invece condotto all’assegnazione dei contratti mediante di procedure “sotto soglia” (negoziate o affidamenti diretti), ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. Diversamente, e come già detto, tenuto conto dell’importo complessivo dei servizi assegnati, la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti “sopra soglia”. Pare opportuno precisare che non è in contestazione la scelta della stazione appaltante di ripartire il servizio in lotti territoriali distinti, opzione coerente con l’art. 51 d.lgs. 50/2016 e che si pone a principale beneficio delle piccole e medie imprese.

Quindi ANAC ha deciso di raccomandare, alla stazione appaltante, per i futuri affidamenti, di conformarsi alle considerazioni svolte nella presente delibera, in riferimento alla corretta applicazione dell’art. 35 e 36 d.lgs. 50/2016.

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