Legittimo il rimborso delle spese legali: l’assoluzione esclude il conflitto di interessi

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 72 del 12 marzo 2021

In assenza dell’accordo corruttivo intercorso con l’odierno appellato, l’adozione di atti non contrari ai propri doveri d’ufficio esclude la sussistenza, a seguito di una valutazione, in concreto, di un conflitto di interessi con l’ente di appartenenza.

Sotto altro profilo il Collegio ritiene non sia stato violato il disposto di cui all’art.12 del C.C.N.L. in quanto dagli atti risulta che il X aveva proceduto a notiziare l’amministrazione dell’esistenza del procedimento penale; tuttavia l’amministrazione, in quel momento, in presenza di una valutazione positiva in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi (ci si trovava ancora nella fase di indagine) non aveva ritenuto di assumere a proprio carico l’onere di difesa e, conseguentemente, del tutto irrilevante è poi, ai fini che ci occupa, la scelta di un legale che non trovi il preventivo assenso e/o gradimento dell’ente.

Va da sé che tale giudizio prognostico non può poi condizionare la successiva possibilità di rimborsare le spese legali sostenute in caso di assoluzione, atteso che la valutazione (in quel momento legittima) di non assumere a proprio carico ogni onere di difesa, non può riverberarsi in termini negativi sul successivo procedimento che dovrebbe attivarsi a seguito di assoluzione nel merito e, quindi, sulla scorta di diverse valutazioni sia fattuali che giuridiche.Nel caso di specie, fra l’altro, l’amministrazione comunale aveva comunicato al dipendente che avrebbe valutato solo ex post la praticabilità del rimborso in ragione dell’ipotetico attuale conflitto di interessi, in risposta all’espletata richiesta preventiva formulata dal X; pertanto alcun rilievo può avere la circostanza di aver proceduto alla sostituzione del legale giacchè in quel momento già era nota l’intenzione di procedere ad una possibile valutazione del rimborso solo al termine della vicenda penale.

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